Art. 20. 
                       Obblighi dei lavoratori 
 
  1. Ogni lavoratore deve  prendersi  cura  della  propria  salute  e
sicurezza e di quella delle  altre  persone  presenti  sul  luogo  di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle  sue  azioni  o  omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro. 
  2. I lavoratori devono in particolare: 
    a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai  dirigenti  e  ai
preposti, all'adempimento degli  obblighi  previsti  a  tutela  della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
    b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,  ai  fini  della  protezione
collettiva ed individuale; 
    c)  utilizzare  correttamente  le  attrezzature  di  lavoro,   le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di  trasporto,  nonche'  i
dispositivi di sicurezza; 
    d) utilizzare in modo appropriato  i  dispositivi  di  protezione
messi a loro disposizione; 
    e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al  dirigente  o
al preposto le deficienze dei mezzi e dei  dispositivi  di  cui  alle
lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione  di  pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,  in  caso  di
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e  fatto
salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per  eliminare  o  ridurre  le
situazioni  di  pericolo  grave  e  incombente,  dandone  notizia  al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
    f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i  dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
    g) non compiere di propria iniziativa operazioni  o  manovre  che
non sono di loro  competenza  ovvero  che  possono  compromettere  la
sicurezza propria o di altri lavoratori; 
    h) partecipare ai programmi  di  formazione  e  di  addestramento
organizzati dal datore di lavoro; 
    i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
  3. I lavoratori di aziende che  svolgono  attivita'  in  regime  di
appalto  o   subappalto,   devono   esporre   apposita   tessera   di
riconoscimento, corredata di fotografia,  contenente  le  generalita'
del lavoratore e l'indicazione del datore  di  lavoro.  Tale  obbligo
grava  anche  in  capo  ai   lavoratori   autonomi   che   esercitano
direttamente la propria attivita' nel medesimo  luogo  di  lavoro,  i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.