Art. 21.
Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori
di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle
disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la
loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attivita' in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri
delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta'
di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni
di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle
attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Nota all'art. 21:
- Per il testo degli articoli 230-bis, 2083 e 2222 del
codice civile, si veda nota all'art. 3.