Art. 23.
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a
procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere
accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.