Art. 25.
                   Obblighi del medico competente

  1. Il medico competente:
    a)  collabora  con  il  datore  di  lavoro  e  con il servizio di
prevenzione  e  protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini
della  programmazione,  ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla  predisposizione  della  attuazione  delle  misure per la tutela
della   salute   e  della  integrita'  psico-fisica  dei  lavoratori,
all'attivita'   di   formazione  e  informazione  nei  confronti  dei
lavoratori,  per  la  parte  di competenza, e alla organizzazione del
servizio  di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del
lavoro.   Collabora  inoltre  alla  attuazione  e  valorizzazione  di
programmi  volontari di "promozione della salute", secondo i principi
della responsabilita' sociale;
    b)  programma  ed  effettua  la  sorveglianza  sanitaria  di  cui
all'articolo  41  attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei  rischi  specifici  e  tenendo  in  considerazione  gli indirizzi
scientifici piu' avanzati;
    c)  istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e
di  rischio,  di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria.  Nelle  aziende o
unita'  produttive  con  piu'  di  15 lavoratori il medico competente
concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
    d)  consegna  al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico,
la  documentazione  sanitaria  in  suo  possesso,  nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.
196, e con salvaguardia del segreto professionale;
    e)  consegna  al  lavoratore,  alla  cessazione  del  rapporto di
lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le
informazioni riguardo la necessita' di conservazione;
    f)  invia  all'ISPESL,  esclusivamente  per  via  telematica,  le
cartelle  sanitarie  e  di  rischio  nei  casi  previsti dal presente
decreto  legislativo,  alla  cessazione  del  rapporto di lavoro, nel
rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196.  Il  lavoratore interessato puo' chiedere copia delle
predette  cartelle  all'ISPESL  anche attraverso il proprio medico di
medicina generale;
    g)  fornisce  informazioni  ai  lavoratori  sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta,
informazioni   analoghe  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la
sicurezza;
    h)  informa  ogni  lavoratore  interessato  dei  risultati  della
sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 41 e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
    i)  comunica  per  iscritto,  in  occasione delle riunioni di cui
all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione  protezione  dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per  la  sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria  effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati  ai  fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
    l)  visita  gli  ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a
cadenza  diversa  che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la  indicazione  di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere
comunicata  al  datore  di  lavoro  ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
    m)  partecipa  alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei  lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai
fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
    n)  comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli
e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il
termine  di  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto.
 
          Nota all'art. 25:
              - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 196
          del 2003, si veda nota all'art. 1.