Art. 25.
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini
della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori,
all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del
lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di
programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi
della responsabilita' sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e
di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o
unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il medico competente
concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico,
la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.
196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di
lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le
informazioni riguardo la necessita' di conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le
cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente
decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo' chiedere copia delle
predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di
medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui
all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a
cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai
fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli
e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Nota all'art. 25:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 196
del 2003, si veda nota all'art. 1.