Art. 26. 
Obblighi  connessi  ai   contratti   d'appalto   o   d'opera   o   di
                          somministrazione 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro,  in  caso  di  affidamento  dei  lavori
all'impresa appaltatrice o a lavoratori  autonomi  all'interno  della
propria azienda, o di una singola  unita'  produttiva  della  stessa,
nonche'  nell'ambito  dell'intero   ciclo   produttivo   dell'azienda
medesima: 
    a) verifica,  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  di  cui
all'articolo  6,   comma   8,   lettera   g),   l'idoneita'   tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da  affidare  in  appalto  o  mediante  contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di  entrata  in  vigore
del decreto di cui al periodo che precede, la  verifica  e'  eseguita
attraverso le seguenti modalita': 
      1) acquisizione del certificato di iscrizione  alla  camera  di
commercio, industria e artigianato; 
      2)    acquisizione     dell'autocertificazione     dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti  di
idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
    b) fornisce agli stessi  soggetti  dettagliate  informazioni  sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in  cui  sono  destinati  ad
operare e sulle misure di prevenzione  e  di  emergenza  adottate  in
relazione alla propria attivita'. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi
i subappaltatori: 
    a)  cooperano  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione   e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'  lavorativa
oggetto dell'appalto; 
    b) coordinano gli interventi  di  protezione  e  prevenzione  dai
rischi cui sono esposti  i  lavoratori,  informandosi  reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi  dovuti  alle  interferenze  tra  i
lavori delle diverse  imprese  coinvolte  nell'esecuzione  dell'opera
complessiva. 
  3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione  ed  il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando  un  unico  documento  di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate  per  eliminare
o, ove  cio'  non  e'  possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di
opera. Ai contratti stipulati anteriormente  al  25  agosto  2007  ed
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento  di  cui
al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi  specifici
propri  dell'attivita'  delle  imprese  appaltatrici  o  dei  singoli
lavoratori autonomi. 
  4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti  in  materia  di
responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle  retribuzioni
e  dei  contributi  previdenziali  e   assicurativi,   l'imprenditore
committente  risponde  in  solido  con  l'appaltatore,  nonche'   con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per  tutti  i  danni  per  i
quali   il   lavoratore,   dipendente    dall'appaltatore    o    dal
subappaltatore,  non  risulti  indennizzato  ad  opera  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo  (IPSEMA).  Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o subappaltatrici. 
  5.  Nei  singoli  contratti  di  subappalto,  di   appalto   e   di
somministrazione, anche qualora in essere al momento  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei  contratti  di  somministrazione  di  beni  e  servizi
essenziali, 1655, 1656  e  1677  del  codice  civile,  devono  essere
specificamente indicati a pena di  nullita'  ai  sensi  dell'articolo
1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento  a  quelli  propri  connessi  allo  specifico
appalto. Con riferimento ai contratti di cui  al  precedente  periodo
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli  stessi
contratti siano ancora in corso a tale  data.  A  tali  dati  possono
accedere, su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 
  6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella  valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a  valutare  che  il  valore  economico  sia  adeguato  e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e  al  costo  relativo  alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato  e  risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei  lavori,  dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma  il  costo  del
lavoro  e'  determinato  periodicamente,  in  apposite  tabelle,  dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti  dalla  contrattazione  collettiva  stipulata  dai
sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme  in
materia  previdenziale  ed   assistenziale,   dei   diversi   settori
merceologici e delle differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
in relazione al contratto collettivo del  settore  merceologico  piu'
vicino a quello preso in considerazione. 
  7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma
1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia
di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 
  8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di  appalto
o subappalto,  il  personale  occupato  dall'impresa  appaltatrice  o
subappaltatrice  deve  essere   munito   di   apposita   tessera   di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
 
          Note all'art. 26:
              - Il  testo  dell'art.  47  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di documentazione amministrativa (Testo A), e' il seguente:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1.  L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R)
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».
              - Il testo degli articoli 1418, 1559, 1655, 1656 e 1677
          del codice civile, e' il seguente:
              «Art.   1418  (Cause  di  nullita'  del  contratto).  -
          Il contratto   e'   nullo   quando  e'  contrario  a  norme
          imperative salvo che la legge disponga diversamente.
              Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
          requisiti   indicati  dall'art.  1325,  l'illiceita'  della
          causa,  l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art.
          1345  e  la  mancanza  nell'oggetto dei requisiti stabiliti
          dall'art. 1346.
              Il   contratto  e'  altresi'  nullo  negli  altri  casi
          stabiliti dalla legge.».
              «Art.  1559  (Nozione).  -  La  somministrazione  e' il
          contratto   con  il  quale  una  parte  si  obbliga,  verso
          corrispettivo   di   un   prezzo,   a  eseguire,  a  favore
          dell'altra,   prestazioni   periodiche  o  continuative  di
          cose.».
              «Art.  1655  (Nozione). - L'appalto e' il contratto col
          quale  una  parte  assume,  con  organizzazione  dei  mezzi
          necessari  e  con gestione a proprio rischio, il compimento
          di  una  opera  o  di un servizio verso un corrispettivo in
          danaro.».
              «Art.  1656 (Subappalto). - L'appaltatore non puo' dare
          in  subappalto  l'esecuzione  dell'opera o del servizio, se
          non e' stato autorizzato dal committente.».
              «Art.  1677  (Prestazione  continuativa  o periodica di
          servizi).   -  Se  l'appalto  ha  per  oggetto  prestazioni
          continuative  o  periodiche  di  servizi,  si osservano, in
          quanto  compatibili,  le  norme  di  questo  capo  e quelle
          relative al contratto di somministrazione.».
              - Il  testo  del  citato decreto legislativo n. 163 del
          2006, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006,
          n. 100, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 8, comma 1, della citata legge 123
          del 2007, e' il seguente:
              «Art.  8  (Modifiche  all'art.  86 del codice di cui al
          decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. All'art.
          86  del  codice  dei  contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi   e   forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo
          12 aprile  2006,  n.  163, il comma 3-bis e' sostituito dai
          seguenti:
              "3-bis.  Nella  predisposizione delle gare di appalto e
          nella   valutazione   dell'anomalia   delle  offerte  nelle
          procedure  di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
          servizi  e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
          a   valutare   che  il  valore  economico  sia  adeguato  e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo    alla    sicurezza,   il   quale   deve   essere
          specificamente   indicato   e  risultare  congruo  rispetto
          all'entita'  e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
          o  delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
          lavoro  e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
          dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sulla
          base  dei  valori  economici  previsti dalla contrattazione
          collettiva  stipulata  dai  sindacati comparativamente piu'
          rappresentativi,  delle  norme  in materia previdenziale ed
          assistenziale,  dei  diversi  settori  merceologici e delle
          differenti  aree  territoriali.  In  mancanza  di contratto
          collettivo  applicabile, il costo del lavoro e' determinato
          in   relazione   al   contratto   collettivo   del  settore
          merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
              3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere
          comunque soggetto a ribasso d'asta.».