Art. 6.
                      Assicurazione «frontiera»

  1.  Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di
targa  di  immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli
indicati  all'art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di
assicurazione,   l'obbligo   della   copertura  assicurativa  per  la
responsabilita'  civile  verso i terzi per la durata della permanenza
in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione
«frontiera»,  di  durata  non  inferiore  a  quindici  giorni  e  non
superiore   a   sei   mesi,   stipulato   con   le   imprese  di  cui
all'articolo 130,  comma 1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale
italiano, del quale a tal fine si avvalgano.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il   testo  dell'art.  130  del  decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209 e' il seguente:
              «Art.  130  (Imprese autorizzate). - 1. L'assicurazione
          puo'  essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad
          esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime
          di  stabilimento  e  di liberta' di prestazione di servizi,
          l'assicurazione  della  responsabilita'  civile per i danni
          causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
              2.  Le  imprese  di assicurazione aventi la sede legale
          nel   territorio   della   Repubblica   e   le  imprese  di
          assicurazione  aventi  la  sede  legale  in uno Stato terzo
          autorizzate   ad  esercitare  l'assicurazione  obbligatoria
          della  responsabilita'  civile derivante dalla circolazione
          dei   veicoli   a   motore   e   dei  natanti,  esclusa  la
          responsabilita' del vettore, designano in ogni Stato membro
          un   mandatario   incaricato   della   gestione   e   della
          liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'art. 151.
              3.  Nel  caso  in  cui  l'impresa di assicurazione, che
          opera  in regime di liberta' di prestazione di servizi, non
          abbia  nominato  il  rappresentante  per  la  gestione  dei
          sinistri  di  cui  all'art.  25,  il mandatario nominato ai
          sensi del comma 2 ne assume la funzione».