Art. 5
                       Sorveglianza dei prezzi

  1.  I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
    "198.  E'  istituito presso il Ministero dello sviluppo economico
il  Garante  per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere   alla   tenuta   ed  elaborazione  dei  dati  e  delle
informazioni   segnalate   agli   "uffici  prezzi"  delle  camere  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso  analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento
e  decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate
a  verificare  l'andamento  dei  prezzi  di  determinati  prodotti  e
servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,
su   richiesta,   dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato.".
    "199.  Per  l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui
al  comma  precedente  si  avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della
collaborazione  dei  Ministeri  competenti  per  materia, dell'Ismea,
dell'Unioncamere,  delle  Camere  di  commercio, nonche' del supporto
operativo  della  Guardia  di  finanza per lo svolgimento di indagini
conoscitive.  Il  Garante puo' convocare le imprese e le associazioni
di  categoria  interessate  al fine di verificare i livelli di prezzo
dei  beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale  andamento  del  mercato.  L'attivita' del Garante viene resa
nota  al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del
Ministero dello sviluppo economico.".
  2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  le  parole  "di  cui  al  comma 199", sono sostituite dalle
seguenti "di cui al comma 198".