Art. 6
          Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

  1.   Le   iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla  loro
promozione,  sviluppo  e consolidamento sui mercati diversi da quelli
dell'Unione   Europea  possono  fruire  di  agevolazioni  finanziarie
esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento
(CE)  n.  1998/2006  della  Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
  2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
    a)  la  realizzazione  di  programmi  aventi  caratteristiche  di
investimento  finalizzati  al  lancio  ed  alla  diffusione  di nuovi
prodotti  e  servizi  ovvero  all'acquisizione  di  nuovi mercati per
prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture
volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di
riferimento;
    b)  studi  di  prefattibilita'  e  di  fattibilita'  collegati ad
investimenti  italiani  all'estero,  nonche'  programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
    c)   altri  interventi  prioritari  individuati  e  definiti  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
  3.  Con  una  o piu' delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione  economica,  su  proposta  del Ministro dello sviluppo
economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e  con  il  Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono determinati i
termini,  le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita'
e  gli  obblighi  del  gestore,  le funzioni di controllo, nonche' la
composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo
di  cui  al  comma 4. Sino all'operativita' delle delibere restano in
vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
  4.  Per  le  finalita'  dei  commi  precedenti  sono  utilizzate le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394  con  le stesse modalita' di
utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  rotativo. Entro il 30 giugno di
ciascun  anno,  il  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica  delibera  il  piano previsionale dei fabbisogni finanziari
del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via
ordinaria  dalla  legge  finanziaria  ovvero  in via straordinaria da
apposite leggi di finanziamento.
  5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione
dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione altresi' degli articoli
10, 11, 20, 22 e 24. E', per altro abrogata la legge 20 ottobre 1990,
n.  304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi',
i  commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143.
  6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti  nel  comma  1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al
presente articolo.