Art. 7.
                         Certificati bianchi
  1.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo  8  febbraio  2007, n. 20, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentito,  per  i  profili  di
competenza,   il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e d'intesa con la Conferenza unificata:
    a)  sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo alle
imprese  di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  si raccordano agli
obiettivi  nazionali  di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di
quanto stabilito dalla lettera b);
    b)  sono  gradualmente  introdotti,  tenendo conto dello stato di
sviluppo  del mercato della vendita di energia, in congruenza con gli
obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla
lettera a), obblighi di risparmio energetico in capo alle societa' di
vendita di energia al dettaglio;
    c)  sono  stabilite  le  modalita' con cui i soggetti di cui alle
lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto
o in parte l'equivalente quota di certificati bianchi;
    d)  sono  approvate  le  modalita'  con  cui l'Agenzia provvede a
quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera c);
    e)  sono  aggiornati  i  requisiti  dei soggetti ai quali possono
essere  rilasciati  i  certificati bianchi, nonche', in conformita' a
quanto previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco
delle   tipologie   di  misure  ed  interventi  ammissibili  ai  fini
dell'ottenimento dei certificati bianchi.
  2.  Nelle  more  dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1,
nonche'  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  si
applicano   i   provvedimenti   normativi  e  regolatori  emanati  in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  del  meccanismo di cui al presente
articolo,  il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita'
e  dal  gas  naturale  non  destinate all'impiego per autotrazione e'
equiparato al risparmio di gas naturale.
  4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas provvede alla
individuazione  delle  modalita'  con  cui  i  costi sostenuti per la
realizzazione  dei  progetti  realizzati  secondo le disposizioni del
presente   articolo,   nell'ambito  del  meccanismo  dei  certificati
bianchi,  trovano  copertura  sulle  tariffe  per  il  trasporto e la
distribuzione  dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le
regole  di  funzionamento  del mercato e delle transazioni bilaterali
relative  ai certificati bianchi, proposte dalla Societa' Gestore del
mercato  elettrico,  nonche'  verifica il rispetto delle regole ed il
conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1,
lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le
sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste dall'articolo 2, comma
20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
 
          Note all'art. 7:
              -   Il  testo  dell'art.  6,  del  decreto  legislativo
          8 febbraio 2007, n. 20, cosi' recita:
              «Art.  6 (Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto
          rendimento).  -  1.  Al  fine di assicurare che il sostegno
          alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile
          e  simultaneamente  sui  risparmi di energia primaria, alla
          cogenerazione   ad   alto   rendimento   si   applicano  le
          disposizioni  di  cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2,
          11,  commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79.  La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici
          derivanti  dall'applicazione  dei  provvedimenti  attuativi
          dell'art.  9,  comma 1,  del  decreto legislativo n. 79 del
          1999  e  dell'art.  16,  comma 4,  del  decreto legislativo
          23 maggio 2000, n. 164.
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.
              3.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la
          Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, sono stabiliti i
          criteri  per  l'incentivazione  della cogenerazione ad alto
          rendimento,   nell'ambito   dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma 1. Detti criteri tengono conto di:
                a) potenza elettrica dell'impianto;
                b) rendimento complessivo dell'impianto;
                c) calore utile;
                d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalita'
          d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego
          in teleriscaldamento e per la trigenerazione;
                e) specificita'  dell'impiego  in  agricoltura per il
          riscaldamento   delle   serre   destinate  alla  produzione
          floricola ed orticola;
                f) risparmio   energetico   conseguito   e   relativa
          persistenza nel tempo;
                g) tipologia di combustibile impiegato;
                h) emissioni inquinanti e climalteranti.
              4.  Il  decreto  di cui al comma 3 prevede l'estensione
          graduale  del  diritto  di  accesso  ai  benefici di cui al
          comma 1,  secondo  periodo,  anche  a  soggetti  diversi da
          quelli previsti dalla vigente disciplina.
              5.  Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1,
          il  risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita'
          e  dal  gas  naturale  e'  equiparato  al  risparmio di gas
          naturale.
              6.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche
          del  servizio  di  scambio sul posto dell'energia elettrica
          prodotta  da  impianti  di cogenerazione ad alto rendimento
          con  potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto
          della  valorizzazione  dell'energia elettrica scambiata con
          il   sistema  elettrico  nazionale,  degli  oneri  e  delle
          condizioni per l'accesso alle reti.».
              -  Per  l'art.  9,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.
              -  Per  l'art.  16,  comma 4,  del  decreto legislativo
          23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse.
              - Per la direttiva 2006/32/CE si vedano nelle note alle
          premesse.
              -   Il   testo   dell'art.  2,  comma 20,  della  legge
          14 novembre 1995, n. 481 cosi' recita:
              «20.   Per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni,
          ciascuna Autorita':
                a) richiede,   ai  soggetti  esercenti  il  servizio,
          informazioni e documenti sulle loro attivita';
                b) effettua  controlli  in  ordine  al rispetto degli
          atti di cui ai commi 36 e 37;
                c) irroga,  salvo  che il fatto costituisca reato, in
          caso  di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
          mancata  ottemperanza  da  parte  dei soggetti esercenti il
          servizio,   alle  richieste  di  informazioni  o  a  quelle
          connesse  all'effettuazione  dei controlli, ovvero nel caso
          in  cui  le  informazioni e i documenti acquisiti non siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel  minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
          lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
          ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
          del   servizio   da   parte  degli  utenti,  di  sospendere
          l'attivita'  di  impresa  fino  a 6 mesi ovvero proporre al
          Ministro  competente  la  sospensione  o la decadenza della
          concessione;».