Art. 8. Interventi di mobilita' sostenibile 1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorita' e di ambiti di intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative di mobilita' sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l'Agenzia provvede a definire modalita' per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.