Art. 9.
        Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi
  1.  Al  fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di  misure  di  incremento dell'efficienza energetica, a valere sulle
risorse  relative all'anno 2009 previste dall'articolo 1, comma 1113,
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di 25
milioni  di  euro  per gli interventi realizzati tramite lo strumento
del  finanziamento  tramite  terzi in cui il terzo risulta essere una
ESCO.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31
dicembre   2008,   tenuto   conto   di  apposite  relazioni  tecniche
predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti,
le misure e gli interventi finanziabili, nonche' le modalita' con cui
le  rate  di  rimborso  dei  finanziamenti  sono connesse ai risparmi
energetici   conseguiti   e  il  termine  massimo  della  durata  dei
finanziamenti  stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non
puo' comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga
al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
 
          Nota all'art. 9:
              -  I  commi  1111  e  1113,  dell'art.  1  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 cosi' recitano:
              «1111.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  il  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto con il
          Ministro  dello  sviluppo  economico, sentita la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.  281,  individua  le  modalita'  per
          l'erogazione  di  finanziamenti  a  tasso  agevolato  della
          durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici
          o  privati.  Nello stesso termine, con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, e' individuato il tasso di
          interesse da applicare.».
              «1113.  Nel  triennio 2007-2009 le risorse destinate al
          Fondo  di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro
          all'anno.  In  sede di prima applicazione, al Fondo possono
          essere  riversate,  in aggiunta, le risorse di cui all'art.
          2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.».