Art. 18 
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
     formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali 
 
  1.   In   considerazione   della   eccezionale   crisi    economica
internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione
nell'utilizzo  delle  risorse  disponibili,  fermi   i   criteri   di
ripartizione territoriale e le competenze regionali,  nonche'  quanto
previsto  ai  sensi  degli  articoli  6-quater   e   6-quinques   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge  6  agosto
2008, n. 133, il CIPE,  presieduto  in  maniera  non  delegabile  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, nonche' con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti
per quanto attiene alla lettera b), in  coerenza  con  gli  indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle   risorse
nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: 
    a)  al  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  che  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche  sociali  nel  quale  affluiscono  anche  le
risorse del Fondo per  l'occupazione,  nonche'  le  risorse  comunque
destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali  concessi  in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione; 
    b) al  Fondo  infrastrutture  di  cui  all'art.  6-quinquies  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge  6  agosto
2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per  le
opere di risanamento ambientale, per l'edilizia  carceraria,  per  le
infrastrutture  museali  ed  archeologiche,   e   le   infrastrutture
strategiche per la mobilita'. 
  2.  Le  risorse  assegnate  al  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  sono   utilizzate   per   attivita'   di   apprendistato,
prioritariamente svolte in base a libere convenzioni  volontariamente
sottoscritte anche con universita' e  scuole  pubbliche,  nonche'  di
sostegno al reddito. 
  3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le  aree  sottoutilizzate
resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85
per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni  del
Centro-Nord. 
  4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal  presente
articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo
20.