Art. 19 
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito  in
caso  di  sospensione  dal  lavoro  o  di   disoccupazione,   nonche'
    disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga 
 
  1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui  all'articolo  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le
somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2010 e  2011  e  di  54  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2012, nei  limiti  delle  quali  e'  riconosciuto
l'accesso, secondo le modalita' e i criteri  di  priorita'  stabiliti
con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela  del
reddito  in  caso  di  sospensione  dal  lavoro,  ivi  includendo  il
riconoscimento della contribuzione  figurativa  e  degli  assegni  al
nucleo familiare, nonche' all'istituto  sperimentale  di  tutela  del
reddito di cui al comma 2: 
    a) l'indennita' ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti normali di cui all'articolo  19,  primo  comma,  del  regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per  i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma  e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per cento a carico degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.   276   e   successive
modificazioni. La durata massima del trattamento  non  puo'  superare
novanta giornate di  indennita'  nell'anno  solare.  Quanto  previsto
dalla presente lettera non si applica  ai  lavoratori  dipendenti  da
aziende  destinatarie  di  trattamenti  di  integrazione   salariale,
nonche' nei casi di contratti di lavoro  a  tempo  indeterminato  con
previsione di sospensioni lavorative programmate e  di  contratti  di
lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non
spetta  nelle  ipotesi  di  perdita  e  sospensione  dello  stato  di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in  materia  di  incontro
tra domanda e offerta di lavoro; 
    b) l'indennita' ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3,  del  decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio 1988, n. 160, ai dipendenti da imprese del settore artigianato
ovvero ai dipendenti di agenzie  di  somministrazione  di  lavoro  in
missione presso imprese  del  settore  artigiano  sospesi  per  crisi
aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di  cui
al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un  intervento
integrativo pari almeno alla misura del  venti  per  cento  a  carico
degli  enti  bilaterali  previsti  dalla  contrattazione   collettiva
compresi quelli di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata  massima
del  trattamento  non  puo'  superare  novanta  giornate   annue   di
indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica  ai
lavoratori dipendenti  da  aziende  destinatarie  di  trattamenti  di
integrazione salariale, nonche' nei casi di  contratti  di  lavoro  a
tempo  indeterminato  con  previsione   di   sospensioni   lavorative
programmate e di contratti di  lavoro  a  tempo  parziale  verticale.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita  e
sospensione  dello  stato  di   disoccupazione   disciplinate   dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
    c)  in   via   sperimentale   per   il   triennio   2009-2011   e
subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla  misura
del venti per cento a carico degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione  per
crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari
all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali  per
i lavoratori assunti con la qualifica di  apprendista  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  e  con  almeno  tre  mesi  di
servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per  la  durata
massima di  novanta  giornate  nell'intero  periodo  di  vigenza  del
contratto di apprendista; 
Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere  da  a)  a  c)  del
presente comma il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  comunicare,  con
apposita dichiarazione  da  inviare  ai  servizi  competenti  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181,  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre  2002,  n.
297, e alla sede dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
territorialmente   competente,   la   sospensione   della   attivita'
lavorativa e  le  relative  motivazioni,  nonche'  i  nominativi  dei
lavoratori  interessati,  che  devono  aver  reso  dichiarazione   di
immediata disponibilita' al lavoro al locale centro per l'impiego. Il
centro per l'impiego comunica tempestivamente, e comunque  non  oltre
cinque giorni, ai soggetti autorizzati o accreditati ai  sensi  degli
articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276 i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso
formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del  lavoro  ai
sensi della normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori  di  cui
alle  lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,  l'eventuale  ricorso
nell'anno 2009 all'utilizzo  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria  o  di  mobilita'  in  deroga  alla  normativa
vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento  dei  periodi  di
tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del presente comma. 
    2. In via sperimentale per  il  triennio  2009-2011,  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 1, e' riconosciuta una somma  liquidata
in un'unica soluzione pari al 10  per  cento  del  reddito  percepito
l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di  cui
all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276 e successive modificazioni, iscritti  in  via  esclusiva  alla
gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo  2  ,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335  con  esclusione  dei  soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: 
    a) operino in regime di monocommittenza; 
    b) abbiano conseguito l'anno precedente un  reddito  superiore  a
5.000 euro  e  pari  o  inferiore  al  minimale  di  reddito  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.  233  e  siano
stati  accreditati  presso  la  predetta  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  un
numero di mensilita' non inferiore a tre; 
    c) con riferimento  all'anno  di  riferimento  siano  accreditati
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  un  numero  di  mensilita'  non
inferiore a tre; 
    d)  svolgano  nell'anno  di  riferimento  l'attivita'   in   zone
dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi; 
    e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  3. Con decreto del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  definite   le   modalita'   di
applicazione  del  presente  articolo,  nonche'   le   procedure   di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo  monitoraggio  da
parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo'
altresi' effettuare la ripartizione del limite di  spesa  di  cui  al
comma 1 del presente  articolo  in  limiti  di  spesa  specifici  per
ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a  c)  del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo. 
  4. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti  autorizzativi
dei benefici di cui al presente  articolo,  consentendo  l'erogazione
dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati  al  comma  1,
ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici  stabiliti  con
il decreto  di  cui  al  comma  3,  comunicandone  le  risultanze  al
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
  6. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per  35
milioni di euro per l'anno 2009 a  carico  delle  disponibilita'  del
Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  il  quale,  per  le  medesime
finalita', e' altresi' integrato di 254 milioni di  euro  per  l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo  onere  si
provvede: 
    a) mediante versamento in entrata  al  bilancio  dello  Stato  da
parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di  euro  per  l'anno
2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2010  e  2011
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione  delle  somme
destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
per la formazione di cui all'articolo 118  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, a valere in via prioritaria  sulle  somme  residue  non
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 72, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per  ciascuno
degli anni considerati, delle erogazioni relative agli  interventi  a
valere sulla predetta quota; 
    b) mediante le economie derivanti dalla disposizione  di  cui  al
comma 5, primo periodo,  pari  a  54  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2009; 
    c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori  entrate  di  cui  al  presente
decreto. 
  7. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota  integrativa  di
cui al comma 1  fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili.  I
contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime  a
valere sul territorio nazionale. I fondi  interprofessionali  per  la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge  n.  388/2000
possono destinare  interventi,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla  tutela  dei
lavoratori, anche con contratti di  apprendistato  o  a  progetto,  a
rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi  del  Regolamento  CE
2204/2002. 
  8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali  in
deroga  alla  vigente  normativa,  anche  integrate  ai   sensi   del
procedimento di cui all'articolo 18, possono  essere  utilizzate  con
riferimento  ai  lavoratori  subordinati  a  tempo  indeterminato   e
determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati. 
  9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno  2009
alla concessione  in  deroga  alla  vigente  normativa,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e  di  disoccupazione  speciale,
nel  caso  di  programmi   finalizzati   alla   gestione   di   crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e  ad  aree
regionali,  definiti  in  specifiche   intese   stipulate   in   sede
istituzionale territoriale entro il 20  maggio  2009  e  recepite  in
accordi in sede governativa entro il 15 giugno  2009,  i  trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni,  possono  essere  prorogati
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze  abbiano  comportato  una
riduzione nella misura  almeno  del  10  per  cento  del  numero  dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre  2008.  La  misura
dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per  cento
nel caso di prima proroga, del 30  per  cento  nel  caso  di  seconda
proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di  proroghe  successive.  I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe  successive
alla seconda, possono  essere  erogati  esclusivamente  nel  caso  di
frequenza di specifici programmi di  reimpiego,  anche  miranti  alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 
  10. L'erogazione  dei  trattamenti  di  ammortizzatori  sociali  in
deroga alla vigente normativa sia nel caso di prima  concessione  sia
nel caso di proroghe e' subordinata alla sottoscrizione, da parte dei
lavoratori interessati,  di  apposito  patto  di  servizio  presso  i
competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali  sono  definite  le  modalita'
attuative del patto  di  servizio.  Il  lavoratore  destinatario  dei
trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma, in caso
di rifiuto della sottoscrizione  del  patto  di  servizio,  perde  il
diritto  a  qualsiasi   erogazione   di   carattere   retributivo   e
previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti  salvi  i  diritti
gia' maturati. 
  11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di   mobilita'   ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu'  di
cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi
gli operatori turistici, con  piu'  di  cinquanta  dipendenti,  delle
imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel  limite  di
spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del  Fondo  per
l'occupazione. 
  12. Nell'ambito delle risorse  finanziarie  indicate  al  comma  9,
l'importo di 12 milioni di euro a carico del Fondo per  l'occupazione
e' destinato alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennita' pari
al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,
nonche' alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per  il
nucleo  familiare,  ai  lavoratori  portuali  che   prestano   lavoro
temporaneo nei porti ai sensi della legge 28  gennaio  1994,  n.  84.
L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al  presente  comma  da  parte
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  subordinata
all'acquisizione  degli  elenchi  recanti  il  numero,  distinto  per
ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato  avviamento  al
lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede  locale  dalle
competenti  autorita'  portuali  o,  laddove  non  istituite,   dalle
autorita' marittime. 
  13. Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei  lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che  occupano
fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1,  primo  periodo,
del  decreto-legge  20  gennaio   1998,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e  successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2009" e le parole: "e di 45  milioni  di  euro
per il 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009". 
  14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
marzo 1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata,  per  l'anno
2009, la  spesa  di  5  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo  per
l'occupazione. 
    15. Per il rifinanziamento delle  proroghe  a  ventiquattro  mesi
della cassa integrazione guadagni  straordinaria  per  cessazione  di
attivita', di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati  30
milioni  di  euro,  per  l'anno  2009,  a  carico   del   Fondo   per
l'occupazione. 
    16. Per l'anno 2009, il Ministero  del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali assegna alla societa' Italia  Lavoro  Spa  14
milioni di euro quale contributo agli oneri  di  funzionamento  e  ai
costi generali di struttura. A tale onere si provvede  a  carico  del
Fondo per l'occupazione. 
    17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 80 milioni di  euro
per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009". 
    18. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione  dei
sistemi  informatici  necessari   allo   svolgimento   dell'attivita'
ispettiva, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere  sul
Fondo per l'occupazione.