Art. 20 
   Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure 
                               esecutive 
      di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e 
   simmetrica   modifica   del   relativo   regime   di   contenzioso
   amministrativo 
 
     1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza 
   connesse con la contingente situazione economico  finanziaria  del
   Paese  ed  al  fine  di  sostenere  e  assistere  la   spesa   per
   investimenti, compresi quelli necessari per la messa in  sicurezza
   delle  scuole,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
   Ministri, su proposta  del  Ministro  competente  per  materia  di
   concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
   individuati gli investimenti pubblici di competenza  statale,  ivi
   inclusi quelli di pubblica utilita', con  particolare  riferimento
   agli interventi  programmati  nell'ambito  del  Quadro  Strategico
   Nazionale programmazione nazionale,  ritenuti  prioritari  per  lo
   sviluppo economico del  territorio  nonche'  per  le  implicazioni
   occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel  rispetto  degli
   impegni assunti a livello internazionale. Il  decreto  di  cui  al
   presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro per lo
   sviluppo  economico   quando   riguardi   interventi   programmati
   nell'ambito  del  Quadro   Strategico   Nazionale   programmazione
   nazionale.  Per  quanto  riguarda  gli  interventi  di  competenza
   regionale si provvede con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
   Regionale. 
     2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di 
   tutte le fasi  di  realizzazione  dell'investimento  e  il  quadro
   finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano
   commissari  straordinari  delegati,  nominati   con   i   medesimi
   provvedimenti. 
     3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora 
   l'adozione  degli  atti  e   dei   provvedimenti   necessari   per
   l'esecuzione  dell'investimento;  vigila  sull'espletamento  delle
   procedure realizzative e su quelle  autorizzative,  sulla  stipula
   dei  contratti  e  sulla  cura  delle  attivita'   occorrenti   al
   finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale
   fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso  il  piu'  ampio
   coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare
   il coordinamento degli stessi  ed  il  rispetto  dei  tempi.  Puo'
   chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per  l'esercizio
   dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia  possibile
   rispettare i tempi stabiliti dal  cronoprogramma,  il  commissario
   comunica senza indugio le  circostanze  del  ritardo  al  Ministro
   competente,  ovvero   al   Presidente   della   regione.   Qualora
   sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione  totale
   o  parziale  dell'investimento,   il   commissario   straordinario
   delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della
   regione la revoca dell'assegnazione delle risorse. 
     4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il 
   commissario ha, sin dal momento della nomina, con  riferimento  ad
   ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per  la  sua
   esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13
   del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge  23
   maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli  interventi  ivi
   contemplati.  Resta   fermo   il   rispetto   delle   disposizioni
   comunitarie. 
     5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, 
   il commissario puo' avvalersi degli uffici  delle  amministrazioni
   interessate e del soggetto competente  in  via  ordinaria  per  la
   realizzazione dell'intervento. 
     6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal 
   commissario  non  possono  comportare  oneri  privi  di  copertura
   finanziaria in violazione dell'articolo 81  della  Costituzione  e
   determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in
   contrasto con gli obiettivi correlati con il patto  di  stabilita'
   con l'Unione Europea. 
     7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il 
   coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente
   per materia che esplica le attivita'  delegate  avvalendosi  delle
   strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri.  Per
   gli interventi di competenza regionale il Presidente della  Giunta
   Regionale  individua  la  competente   struttura   regionale.   Le
   strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei  Conti
   ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai
   fini dell'eventuale esercizio dell'azione  di  responsabilita'  di
   cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
     8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono 
   comunicati agli  interessati  a  mezzo  fax  o  posta  elettronica
   all'indirizzo  da  essi  indicato.   L'accesso   agli   atti   del
   procedimento e' consentito entro  dieci  giorni  dall'invio  della
   comunicazione del provvedimento. Il termine per  la  notificazione
   del  ricorso  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
   avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo  e'
   di trenta giorni dalla comunicazione.  Il  ricorso  principale  va
   depositato presso il Tar entro cinque giorni  dalla  scadenza  del
   termine di notificazione del ricorso; in luogo della  prova  della
   notifica  puo'  essere  depositata   attestazione   dell'ufficiale
   giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per  le  notifiche;
   la prova delle  eseguite  notifiche  va  depositata  entro  cinque
   giorni da quando e' disponibile. Le altre parti  si  costituiscono
   entro dieci giorni dalla notificazione del  ricorso  principale  e
   entro lo stesso termine possono proporre ricorso  incidentale;  il
   ricorso incidentale va  depositato  con  le  modalita'  e  termini
   previsti per il ricorso  principale.  I  motivi  aggiunti  possono
   essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e  vanno
   notificati e depositati con le modalita' previste per  il  ricorso
   principale. Il processo viene definito ad una udienza da  fissarsi
   entro 15 giorni dalla scadenza del  termine  per  la  costituzione
   delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della  sentenza
   e'  pubblicato  in  udienza;  la  sentenza  e'  redatta  in  forma
   semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, comma 4, della
   legge  6  dicembre  1971  n.   1034.   Le   misure   cautelari   e
   l'annullamento dei  provvedimenti  impugnati  non  comportano,  in
   alcun caso, la sospensione o  la  caducazione  degli  effetti  del
   contratto gia' stipulato, e il  Giudice  che  sospende  o  annulla
   detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali  danni
   solo per equivalente. Il risarcimento per  equivalente  del  danno
   comprovato non puo' comunque eccedere la misura di utile effettivo
   che  il  ricorrente  avrebbe   conseguito   se   fosse   risultato
   aggiudicatario, desumibile dall'offerta  economica  presentata  in
   gara. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo,
   si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.  1034
   e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  e
   successive modificazioni. Dall'attuazione del presente  comma  non
   devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
   pubblica. 
       9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
   proposta del Ministro competente per  materia  in  relazione  alla
   tipologia  degli  interventi,  di   concerto   con   il   Ministro
   dell'economia e delle finanze, sono stabiliti  i  criteri  per  la
   corresponsione dei compensi spettanti ai  commissari  straordinari
   delegati di cui al comma 2. Alla  corrispondente  spesa  si  fara'
   fronte nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
   dell'intervento. Con esclusione  dei  casi  di  cui  al  comma  3,
   secondo e terzo periodo, il compenso non e'  erogato  qualora  non
   siano rispettati i termini per l'esecuzione  dell'intervento.  Per
   gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del
   Presidente della Giunta Regionale. 
       10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli 
   insediamenti produttivi strategici e  di  interesse  nazionali  si
   applica quanto specificamente previsto dal Titolo  III,  Capo  IV,
   del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.