Art. 21
                        Finanziamento legge obiettivo

     1.  Per  la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
   opere  strategiche  di  preminente interesse nazionale di cui alla
   legge  21  dicembre  2001,  n. 443, e successive modificazioni, e'
   autorizzata  la  concessione di due contributi quindicennale di 60
   milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di
   euro annui a decorrere dall'anno 2010.
     2.  Alla  relativa  copertura  si  provvede mediante utilizzo di
   quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
     3.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari sui saldi di
   finanza  pubblica  conseguenti  all'attualizzazione del contributo
   pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma
   177-bis  dell'articolo  4  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350,
   introdotto  dall'articolo  1,  comma  512, della legge 27 dicembre
   2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350
   milioni  di  euro  per  l'anno 2011, in termini di sola cassa, del
   fondo  di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
   2008,  n.  154,  come  incrementato  dall'articolo  1,  comma 11 e
   dall'articolo  3,  comma  2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
   162,  e  per  la  restante  quota mediante corrispondente utilizzo
   delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.