Art. 22
         Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

     1.  All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n.
   269,  come  convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1,
   della  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  dopo le parole "dalla
   garanzia  dello  Stato." sono aggiunte le seguenti "L'utilizzo dei
   fondi  di  cui  alla  presente lettera, e' consentito anche per il
   compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista
   dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi
   soggetti  di  cui  al  periodo precedente o dai medesimi promossa,
   tenuto   conto   della   sostenibilita'  economico-finanziaria  di
   ciascuna  operazione.  Dette operazioni potranno essere effettuate
   anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)."
     2.  All'articolo  5  comma  11, del DL 30 settembre 2003 n. 269,
   come  convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della
   legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), e' aggiunta la
   seguente  lettera  e):  "i  criteri generali per la individuazione
   delle  operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
   a), ammissibili a finanziamento".
     3.  Ai fini della costituzione della Societa' di Gestione di cui
   al  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 23
   ottobre  2008,  emanato  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 2, del
   decreto-legge   26   giugno   2008,   n.   112,   convertito,  con
   modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, il Ministero
   dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  del  Tesoro  e'
   autorizzato   a   compiere   qualsiasi   atto  necessario  per  la
   costituzione  della societa', ivi compresa la sottoscrizione della
   quota  di  propria  competenza del capitale sociale iniziale della
   stessa  Societa',  pari  a  euro  48  mila. Al relativo onere, per
   l'anno  2008,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
   stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai
   fini  del  bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
   "Fondi  di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire"
   dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
   finanze  per  l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando
   l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli affari esteri. Al
   conferimento  delle  somme  della quota di capitale della predetta
   societa'  da  effettuarsi  all'atto della costituzione provvede la
   societa'  Fintecna  S.p.A.,  con  successivo rimborso da parte del
   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze a valere sulle risorse
   autorizzate dal presente comma.