Art. 23
   Detassazione  dei  microprogetti  di  arredo urbano o di interesse
   locale   operati   dalla   societa'  civile  nello  spirito  della
   sussidiarieta'

     1.  Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di
   cittadini    organizzati   possono   formulare   all'ente   locale
   territoriale    competente    proposte    operative    di   pronta
   realizzabilita',  indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento,
   senza  oneri  per  l'ente  medesimo.  L'ente locale provvede sulla
   proposta,  con  il  coinvolgimento,  se  necessario,  di eventuali
   soggetti,  enti  ed  uffici  interessati, fornendo prescrizioni ed
   assistenza.   Gli   enti   locali   possono  predisporre  apposito
   regolamento  per disciplinare le attivita' ed i processi di cui al
   presente comma.
     2.  Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che
   l'ente  locale  abbia  provveduto, la stessa e', ad ogni effetto e
   nei  confronti  di  ogni  autorita'  pubblica  e soggetto privato,
   approvata  e  autorizzata,  senza necessita' di emissione di alcun
   provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere,
   a  cura  e  sotto  la  responsabilita' del gruppo proponente, deve
   iniziare   entro  6  mesi  ed  essere  completata  entro  24  mesi
   dall'inizio  dei  lavori. La realizzazione degli interventi di cui
   al  presente  articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela
   storico-artistica  o  paesaggistico-ambientale  e'  subordinata al
   preventivo  rilascio  del  parere  o dell'autorizzazione richiesti
   dalle  disposizioni  di legge vigenti. Si applicano in particolare
   le  disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in
   materia  di  beni  culturali  e  ambientali,  di  cui  al  decreto
   legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
     3.  Le  opere  realizzate  sono acquisite a titolo originario al
   patrimonio indisponibile dell'ente competente.
     4.  La  realizzazione  delle opere di cui al comma 1 non puo' in
   ogni  caso  dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico
   del  gruppo  attuatore,  fatta  eccezione per l'imposta sul valore
   aggiunto.  I contributi versati per la formulazione delle proposte
   e  la  realizzazione  delle  opere  sono, fino alla attuazione del
   federalismo   fiscale,  ammessi  in  detrazione  dall'imposta  sul
   reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per
   cento,  nel  rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di
   cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi
   provvedimenti  di  attuazione,  e  per  il periodo di applicazione
   delle    agevolazioni    previste   dal   medesimo   articolo   1.
   Successivamente,  ne  sara'  prevista  la  detrazione  dai tributi
   propri dell'ente competente.
     5.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si applicano
   nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla
   data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi
   regionali  vigenti siano gia' conformi a quanto previsto dai commi
   1,  2  e  3  del  presente  articolo. Resta fermo che le regioni a
   statuto  ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
   delle  disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni
   caso  salva  la  potesta'  legislativa  esclusiva  delle regioni a
   statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.