Art. 8.


Accantonamento  di risorse per previdenza complementare in favore dei
                        dipendenti della P.A.


  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  74, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento relativo
all'anno   2009,   possono   essere  utilizzate  anche  ai  fini  del
finanziamento   delle   spese   di  avvio  dei  fondi  di  previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.