Art. 10
          Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale

  1.  Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilita
l'istituzione,  nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo
15  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  di una apposita sezione
destinata  alla  concessione  gratuita  di  garanzie per le piccole e
medie  imprese,  comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi,
nonche'  per  gli studi professionali, con la previsione di modalita'
particolari per la concessione delle stesse.
  2.  Le  operazioni  di  rinegoziazione  dei  mutui  e di ogni altro
finanziamento  sono  effettuate  senza applicazione di costi da parte
degli  intermediari  e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere,
con  esclusione  dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari
notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
  3.  Con  delibera  del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo
strategico  per  il Paese a sostegno dell'economia reale, puo' essere
destinata  al finanziamento di accordi di programma gia' sottoscritti
per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio   1989,   n.   181,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
sottoscrivere, con priorita' per le imprese ammesse alla procedura di
amministrazione  straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio
1999,  n.  270,  ed  al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori
dei  componenti  e  prodotti  hardware  e  software  per  ICT,  della
farmaceutica,  dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e
dell'edilizia sostenibile, nonche' ai contratti di programma che alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  risultano gia'
presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo  sviluppo  di  impresa  e'  incaricata  degli interventi di cui al
presente comma.
  4.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1  sono
disciplinate  le  modalita'  per la destinazione alla regione Abruzzo
della  quota  delle  risorse  disponibili  del Fondo per le politiche
giovanili  per  le  iniziative  di sostegno delle giovani generazioni
della  regione  Abruzzo  colpite  dall'evento  sismico riguardanti la
medesima  regione, nonche' le modalita' di monitoraggio, attuazione e
rendicontazione delle iniziative intraprese.
  5.  Al  fine  di  favorire la ripresa delle attivita' dei centri di
accoglienza,  di  ascolto  e  di  aiuto  delle donne e delle madri in
situazioni  di  difficolta',  ivi  comprese  quelle  derivanti  dagli
effetti  degli eventi sismici, e' autorizzata la spesa di tre milioni
di  euro,  per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o
di  restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di
cui  all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  si  provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.