Art. 11.
              (Principi e criteri direttivi concernenti
             il finanziamento delle funzioni di comuni,
                  province e citta' metropolitane)

1.  I  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo 2, con riguardo al
finanziamento   delle   funzioni   di   comuni,   province  e  citta'
metropolitane,  sono  adottati  secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
 a) classificazione  delle  spese  relative  alle funzioni di comuni,
province e citta' metropolitane, in:
  1) spese   riconducibili   alle   funzioni  fondamentali  ai  sensi
dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera p), della Costituzione,
come individuate dalla legislazione statale;
  2) spese relative alle altre funzioni;
  3) spese  finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti
dell'Unione   europea  e  con  i  cofinanziamenti  nazionali  di  cui
all'articolo 16;
 b) definizione  delle modalita' per cui il finanziamento delle spese
di  cui  alla  lettera  a), numero 1), e dei livelli essenziali delle
prestazioni  eventualmente  da  esse  implicate  avviene  in  modo da
garantirne  il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard
ed  e' assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito
di  tributi  erariali  e regionali, da addizionali a tali tributi, la
cui  manovrabilita'  e'  stabilita  tenendo  conto  della  dimensione
demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
 c) definizione  delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera
a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con
compartecipazioni  al  gettito  di tributi e con il fondo perequativo
basato sulla capacita' fiscale per abitante;
 d) definizione delle modalita' per tenere conto del trasferimento di
ulteriori   funzioni   ai   comuni,   alle  province  e  alle  citta'
metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo
le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
al  fine  di  assicurare,  per  il  complesso degli enti, l'integrale
finanziamento   di   tali   funzioni,   ove  non  si  sia  provveduto
contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;
 e) soppressione  dei  trasferimenti  statali  e regionali diretti al
finanziamento  delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad
eccezione  degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi
dell'articolo  13  e  dei  contributi  erariali e regionali in essere
sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
 f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali
e' senza vincolo di destinazione;
 g) valutazione  dell'adeguatezza  delle  dimensioni  demografiche  e
territoriali  degli  enti  locali  per  l'ottimale  svolgimento delle
rispettive  funzioni  e salvaguardia delle peculiarita' territoriali,
con  particolare  riferimento  alla  specificita' dei piccoli comuni,
ove,   associandosi,  raggiungano  una  popolazione  complessiva  non
inferiore  a  una soglia determinata con i decreti legislativi di cui
all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.
 
          Nota all'art. 11:
             -   Per   il  testo  degli  articoli  117  e  118  della
          Costituzione  della  Repubblica italiana si veda nelle note
          all'art. 2.