Art. 11. (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, in: 1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 2) spese relative alle altre funzioni; 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16; b) definizione delle modalita' per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed e' assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo; c) definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante; d) definizione delle modalita' per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento; e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione; g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarita' territoriali, con particolare riferimento alla specificita' dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.
Nota all'art. 11: - Per il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.