Art. 12.
              (Principi e criteri direttivi concernenti
             il coordinamento e l'autonomia di entrata e
                     di spesa degli enti locali)

1.  I  decreti  legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al
coordinamento  ed  all'autonomia  di  entrata  e  di spesa degli enti
locali,   sono   adottati  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
 a) la  legge  statale  individua i tributi propri dei comuni e delle
province,  anche  in  sostituzione  o  trasformazione di tributi gia'
esistenti  e  anche  attraverso  l'attribuzione  agli stessi comuni e
province  di  tributi  o parti di tributi gia' erariali; ne definisce
presupposti,   soggetti   passivi   e  basi  imponibili;  stabilisce,
garantendo  una  adeguata  flessibilita',  le aliquote di riferimento
valide per tutto il territorio nazionale;
 b) definizione  delle  modalita'  secondo  cui  le  spese dei comuni
relative  alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o piu'
delle  seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione
all'IVA,  dal  gettito derivante da una compartecipazione all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con
esclusione  della  tassazione  patrimoniale  sull'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto
previsto  dalla  legislazione  vigente alla data di entrata in vigore
della  presente  legge in materia di imposta comunale sugli immobili,
ai  sensi  dell'articolo  1  del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
 c) definizione  delle  modalita' secondo cui le spese delle province
relative  alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera  a),  numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito
derivante  da  tributi il cui presupposto e' connesso al trasporto su
gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
 d) disciplina   di   uno   o   piu'  tributi  propri  comunali  che,
valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facolta'
di  stabilirli  e applicarli in riferimento a particolari scopi quali
la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei
servizi  sociali  ovvero  il  finanziamento  degli oneri derivanti da
eventi particolari quali flussi turistici e mobilita' urbana;
 e) disciplina   di  uno  o  piu'  tributi  propri  provinciali  che,
valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facolta'
di  stabilirli  e  applicarli  in  riferimento  a  particolari  scopi
istituzionali;
 f) previsione  di  forme  premiali per favorire unioni e fusioni tra
comuni,  anche  attraverso  l'incremento  dell'autonomia impositiva o
maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;
 g) previsione   che   le  regioni,  nell'ambito  dei  propri  poteri
legislativi  in  materia  tributaria, possano istituire nuovi tributi
dei  comuni,  delle province e delle citta' metropolitane nel proprio
territorio,  specificando  gli  ambiti di autonomia riconosciuti agli
enti locali;
 h) previsione  che  gli  enti  locali,  entro i limiti fissati dalle
leggi,  possano  disporre  del  potere  di modificare le aliquote dei
tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;
 i) previsione  che  gli enti locali, nel rispetto delle normative di
settore  e delle delibere delle autorita' di vigilanza, dispongano di
piena  autonomia  nella  fissazione  delle  tariffe per prestazioni o
servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;
 l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialita' ai
comuni  e  alle  province  virtuosi,  in  sede  di individuazione dei
principi  di  coordinamento  della  finanza pubblica riconducibili al
rispetto  del  patto  di  stabilita'  e  crescita,  non possa imporre
vincoli  alle  politiche  di  bilancio degli enti locali per cio' che
concerne  la  spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi
disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri
enti locali della medesima regione.
 
          Note all'art. 12:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 27
          maggio  2008,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126, recante «Disposizioni urgenti
          per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie»:
             «Art.  1  (Esenzione  ICI  prima casa). - 1. A decorrere
          dall'anno  2008  e'  esclusa  dall'imposta  comunale  sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504,  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
          del soggetto passivo.
             2.   Per   unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione
          principale   del   soggetto   passivo   si  intende  quella
          considerata  tale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche'
          quelle  ad  esse  assimilate  dal  comune con regolamento o
          delibera  comunale  vigente  alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, ad eccezione di quelle di categoria
          catastale  A1,  A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi
          la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato
          decreto n. 504 del 1992.
             3.  L'esenzione  si  applica  altresi' nei casi previsti
          dall'art.  6,  comma  3-bis,  e  dall'art.  8, comma 4, del
          decreto   legislativo   n.   504  del  1992,  e  successive
          modificazioni;  sono  conseguentemente  abrogati il comma 4
          dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato
          decreto n. 504 del 1992.
             4.  La  minore  imposta che deriva dall'applicazione dei
          commi  1,  2  e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere
          dall'anno   2008,  e'  rimborsata  ai  singoli  comuni,  in
          aggiunta  a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del
          decreto  legislativo  n. 504 del 1992, introdotto dall'art.
          1,  comma  5,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale
          fine,  nello stato di previsione del Ministero dell'interno
          l'apposito  fondo  e' integrato di un importo pari a quanto
          sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008. In sede di
          Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti,
          entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del
          rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad
          attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto,  secondo principi che tengano conto
          dell'efficienza   nella   riscossione   dell'imposta,   del
          rispetto  del  patto di stabilita' interno, per l'esercizio
          2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle
          regioni  a  statuto  speciale,  ad  eccezione delle regioni
          Sardegna  e  Sicilia, ed alle province autonome di Trento e
          di  Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore
          dei  citati  enti,  che  provvedono  all'attribuzione delle
          quote  dovute  ai  comuni  compresi  nei loro territori nel
          rispetto  degli  statuti speciali e delle relative norme di
          attuazione.
             4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti
          salvi  eventuali  accordi intervenuti in data precedente in
          sede  di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita
          ai  comuni  e  alle regioni a statuto speciale, a titolo di
          primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante,
          come determinato ai sensi del comma 4.
             4-ter.    In    sede   di   prima   applicazione,   fino
          all'erogazione  effettiva  di  quanto spettante a titolo di
          acconto  a  ciascun  comune  ai  sensi  del comma 4-bis, il
          limite  dei  tre  dodicesimi  di cui all'art. 222 del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di
          cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, e'
          maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta
          comunale  sugli  immobili  determinatosi, per effetto delle
          norme  di  cui  ai  commi  da 1 a 4, a favore delle singole
          amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.
             5. Comma soppresso dalla legge di conversione.
             6. I commi 7, 8 e 287 dell'art. 1 della legge n. 244 del
          2007 sono abrogati.
             6-bis.  In sede di prima applicazione delle disposizioni
          di  cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle
          fattispecie   di   cui   al   comma  2,  non  si  fa  luogo
          all'applicazione   di   sanzioni   nei  casi  di  omesso  o
          insufficiente  versamento  della  prima  rata  dell'imposta
          comunale   sugli   immobili,   relativa  all'anno  2008,  a
          condizione  che  il  contribuente provveda ad effettuare il
          versamento  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
             7.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e  fino  alla  definizione dei contenuti del nuovo patto di
          stabilita'   interno,  in  funzione  della  attuazione  del
          federalismo  fiscale,  e' sospeso il potere delle regioni e
          degli  enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
          addizionali,  delle  aliquote ovvero delle maggiorazioni di
          aliquote  di  tributi  ad  essi  attribuiti con legge dello
          Stato.  Sono  fatte  salve,  per  il  settore sanitario, le
          disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e
          all'art.  1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre
          2006,  n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli
          enti  locali,  gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti
          dallo   schema   di   bilancio   di  previsione  presentato
          dall'organo    esecutivo    all'organo    consiliare    per
          l'approvazione  nei  termini fissati ai sensi dell'art. 174
          del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti
          locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267.  Resta  fermo che continuano comunque ad applicarsi le
          disposizioni  relative  al  mancato  rispetto  del patto di
          stabilita'  interno,  di  cui  ai commi 669, 670, 671, 672,
          691, 692 e 693 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
          296.  Le  sezioni  regionali  di  controllo della Corte dei
          conti  verificano  il rispetto delle disposizioni di cui al
          presente  comma,  riferendo  l'esito di tali controlli alle
          sezioni  riunite  in sede di controllo, ai fini del referto
          per  il  coordinamento  del sistema di finanza pubblica, ai
          sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
          20,  come  modificato,  da  ultimo,  dall'art. 3, comma 65,
          della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione
          delle autonomie.
             7-bis.  I  comuni  che  abbiano  in  corso di esecuzione
          rapporti  di  concessione  del  servizio  di accertamento e
          riscossione  dell'imposta  comunale  sugli immobili possono
          rinegoziare    i    contratti    in    essere,    ai   fini
          dell'accertamento  e  della  riscossione  di altre entrate,
          compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di
          prestazione di servizi.».