Art. 13.
              (Principi e criteri direttivi concernenti
            l'entita' e il riparto dei fondi perequativi
                        per gli enti locali)

1.  I  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo 2, con riferimento
all'entita'  e  al  riparto  dei  fondi perequativi per gli enti sono
adottati secondo i seguenti principi!, e criteri direttivi:
 a) istituzione  nel  bilancio  delle  regioni  di'  due fondi, uno a
favore  dei  comuni,  l'altro  a favore delle province e delle citta'
metropolitane,   alimentati  da  un  fondo  perequativo  dello  Stato
alimentato  dalla  fiscalita' generale con indicazione separata degli
stanziamenti  per  le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del
fondo  e'  determinata,  per ciascun livello di governo, con riguardo
all'esercizio  delle  funzioni  fondamentali,  in  misura uguale alla
differenza  tra  il  totale  dei  fabbisogni standard per le medesime
funzioni  e  il  totale  delle entrate standardizzate di applicazione
generale  spettanti  ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo
12,  con  esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e),
del  medesimo  articolo  e  dei  contributi  di  cui all'articolo 16,
tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera
m),  numeri  1) e 2), relativamente al superamento del criterio della
spesa storica;
 b) definizione   delle   modalita'   con  cui  viene  periodicamente
aggiornata  l'entita'  dei  fondi  di  cui  alla  lettera  a)  e sono
ridefinite le relative fonti di finanziamento;
 c) la  ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la
parte  afferente  alle  funzioni fondamentali di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:
  1) un   indicatore   di   fabbisogno   finanziario  calcolato  come
differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto
degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed
entrate proprie di applicazione generale;
  2) indicatori  di  fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la
programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa
in  conto  capitale;  tali  indicatori tengono conto dell'entita' dei
finanziamenti   dell'Unione  europea  di  carattere  infrastrutturale
ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalita' cui questi
sono soggetti;
 d) definizione   delle   modalita'   per   cui   la  spesa  corrente
standardizzata e' computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base
di  una  quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della
diversita'  della  spesa  in relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche   territoriali,   con  particolare  riferimento  alla
presenza  di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali
e   produttive  dei  diversi  enti.  Il  peso  delle  caratteristiche
individuali  dei  singoli enti nella determinazione del fabbisogno e'
determinato  con  tecniche  statistiche,  utilizzando i dati di spesa
storica  dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a
servizi esternalizzati o svolti in forma associata;
 e) definizione  delle  modalita'  per  cui le entrate considerate ai
fini   della   standardizzazione   per   la  ripartizione  del  fondo
perequativo  tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri
valutati ad aliquota standard;
 f) definizione  delle  modalita'  in  base  alle quali, per le spese
relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali,
il  fondo  perequativo  per  i  comuni  e quello per le province e le
citta'  metropolitane  sono  diretti  a  ridurre le differenze tra le
capacita'  fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di
sotto  di  una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui
all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione
inversa   alla   dimensione   demografica   stessa   e   della   loro
partecipazione a forme associative;
 g) definizione  delle  modalita'  per  cui le regioni, sulla base di
criteri   stabiliti   con  accordi  sanciti  in  sede  di  Conferenza
unificata,  e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come
riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo
di   fondo  perequativo  ai  comuni,  alle  province  e  alle  citta'
metropolitane  inclusi  nel territorio regionale, procedere a proprie
valutazioni  della  spesa  corrente  standardizzata,  sulla  base dei
criteri  di  cui  alla  lettera  d),  e delle entrate standardizzate,
nonche'  a  stime  autonome  dei fabbisogni di infrastrutture; in tal
caso  il  riparto delle predette risorse e' effettuato sulla base dei
parametri definiti con le modalita' di cui alla presente lettera;
 h) i  fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per
i  comuni  e per le province e le citta' metropolitane del territorio
sono  trasferiti  dalla  regione  agli enti di competenza entro venti
giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro
tale  termine  alla  ridefinizione della spesa standardizzata e delle
entrate  standardizzate,  e  di  conseguenza  delle  quote  del fondo
perequativo   di  competenza  dei  singoli  enti  locali  secondo  le
modalita'  previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di
riparto   del   fondo   stabiliti  dai  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della
spesa   standardizzata   e  delle  entrate  standardizzate  non  puo'
comportare  ritardi  nell'assegnazione delle risorse perequative agli
enti   locali.  Nel  caso  in  cui  la  regione  non  ottemperi  alle
disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera,  Io Stato esercita il
potere  sostitutivo  di  cui  all'articolo  120, secondo comma, della
Costituzione,  in  base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
 
          Note all'art. 13:
             -  Per  il  testo dell'art. 120 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.
             -  Per  il testo dell'art. 8 della citata legge 5 giugno
          2003, n. 131, si veda nelle note all'art. 2.