Art. 14.
                   (Attuazione dell'articolo 116,
                  terzo comma, della Costituzione)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116,
terzo  comma,  della  Costituzione, forme e condizioni particolari di
autonomia  a una o piu' regioni si provvede altresi' all'assegnazione
delle necessarie risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 119
della Costituzione e ai principi della presente legge.
 
          Note all'art. 14:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 116 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art.  116.  - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la
          Sicilia,   il   Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  la  Valle
          d'Aosta/Vallee  d'Aoste  dispongono  di  forme e condizioni
          particolari  di  autonomia,  secondo  i  rispettivi statuti
          speciali adottati con legge costituzionale.
             La  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol e' costituita
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
             Ulteriori  forme  e condizioni particolari di autonomia,
          concernenti  le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
          e  le  materie  indicate  dal  secondo  comma  del medesimo
          articolo  alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
          della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
          ad  altre  Regioni,  con  legge  dello Stato, su iniziativa
          della  Regione  interessata,  sentiti  gli enti locali, nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art. 119. La legge e'
          approvata   dalle   Camere   a   maggioranza  assoluta  dei
          componenti,  sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
          interessata.».
             -  Per  il  testo dell'art. 119 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.