Art. 36.
             (VOIP e Sistema pubblico di connettivita')

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo
78,  comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n. 82,  il CNIPA provvede alla
realizzazione  e  alla  gestione di un nodo di interconnessione per i
servizi  "Voce  tramite  protocollo  internet" (VOIP) per il triennio
20092011, in conformita' all'articolo 83 del medesimo codice.
2.  All'attuazione  del  comma 1 si provvede nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto "Lotta agli
sprechi"  dal  decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
24  febbraio  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20
maggio  2005,  non  ancora  impegnate  alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' utilizzando le economie derivanti dalla
realizzazione del Sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto
del  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie 27 ottobre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3.  Al  fine  di  accelerare  la  diffusione  del Sistema pubblico di
connettivita'  disciplinato  dal  citato  codice  di  cui  al decreto
legislativo  7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni
di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165,  e successive modificazioni, nel rispetto dei principi
di  economicita'  e  di  concorrenza  del mercato, il Ministro per la
pubblica  amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale
atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le
citate  amministrazioni  al  predetto  Sistema,  la  realizzazione di
progetti  di  cooperazione  tra i rispettivi sistemi informativi e la
piena  interoperabilita'  delle  banche  dati,  dei  registri e delle
anagrafi,  al  fine  di  migliorare  la  qualita'  e  di  ampliare la
tipologia  dei  servizi,  anche  on  line,  erogati  a  cittadini e a
imprese,    nonche'   di   aumentare   l'efficacia   e   l'efficienza
dell'amministrazione pubblica.
4.  All'attuazione  del  programma  di  cui  al  comma 3 del presente
articolo  sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le
aree  sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002,  n. 289,  e successive modificazioni, assegnate a programmi per
lo   sviluppo   della   societa'   dell'informazione,  e  non  ancora
programmate.
5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente:
"2-bis.  Tutte  le  disposizioni  previste dal presente codice per le
pubbliche  amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e
a  condizione  che  non  si  producano  nuovi o maggiori oneri per la
finanza  pubblica  ovvero,  direttamente o indirettamente, aumenti di
costi  a  carico  degli  utenti,  anche  ai soggetti privati preposti
all'esercizio di attivita' amministrative".
 
          Note all'art. 36:
             -  Si  riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 78 del
          gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
             «2-bis.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali  e
          periferiche  di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera z), del
          presente  codice,  inclusi gli istituti e le scuole di ogni
          ordine  e  grado, le istituzioni educative e le istituzioni
          universitarie,  nei  limiti  di  cui all'art. 1, comma 449,
          secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
          tenute,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  e comunque a
          partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di
          fonia  in  corso alla data predetta ad utilizzare i servizi
          «Voce  tramite  protocollo  Internet»  (VoIP)  previsti dal
          sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni
          stipulate da CONSIP.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  83 del gia' citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005:
             «Art.   83  (Contratti  quadro).  -  1.  Al  fine  della
          realizzazione  del  SPC,  il CNIPA a livello nazionale e le
          regioni  nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare
          esigenze   di   coordinamento,   qualificata  competenza  e
          indipendenza   di   giudizio,   nonche'  per  garantire  la
          fruizione,  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni, di
          elevati  livelli  di  disponibilita'  dei  servizi  e delle
          stesse   condizioni   contrattuali   proposte  dal  miglior
          offerente,  nonche'  una maggiore affidabilita' complessiva
          del  sistema,  promuovendo,  altresi',  lo  sviluppo  della
          concorrenza  e  assicurando  la  presenza di piu' fornitori
          qualificati,  stipulano, espletando specifiche procedure ad
          evidenza  pubblica  per  la  selezione  dei contraenti, nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia,  uno  o  piu'
          contratti-quadro  con  piu'  fornitori per i servizi di cui
          all'art.  77,  con cui i fornitori si impegnano a contrarre
          con   le   singole   amministrazioni  alle  condizioni  ivi
          stabilite.
             2.  Le  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 1, del
          decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a
          stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o
          piu'  fornitori  di  cui al comma 1, individuati dal CNIPA.
          Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e,
          ove  previsto,  del  Consiglio di Stato. Le amministrazioni
          non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1,
          del  decreto  legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di
          stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.».
             -  Per  il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato
          decreto  legislativo  n.  165  del 2001, si veda nelle note
          all'art. 33.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), e successive modificazioni:
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
             -  Per  il testo dell'art. 61 della gia' citata legge n.
          289  del  2002,  e  successive modificazioni, si veda nelle
          note all'art. 14.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 82 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  2  (Finalita'  e ambito di applicazione). - 1. Lo
          Stato,  le  regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la
          disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
          conservazione   e   la   fruibilita'  dell'informazione  in
          modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
          utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione.
             2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, salvo che sia
          diversamente  stabilito,  nel rispetto della loro autonomia
          organizzativa  e  comunque  nel  rispetto  del  riparto  di
          competenza di cui all'art. 117 della Costituzione.
             2-bis.  Tutte  le  disposizioni  previste  dal  presente
          codice  per  le pubbliche amministrazioni si applicano, ove
          possibile  tecnicamente e a condizione che non si producano
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica ovvero,
          direttamente  o  indirettamente,  aumenti  di  costi carico
          degli   utenti,   anche   ai   soggetti   privati  preposti
          all'esercizio di attivita' amministrative.
             3.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo II concernenti i
          documenti  informatici,  le firme elettroniche, i pagamenti
          informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui
          al  capo  III,  relative  alla  formazione,  gestione, alla
          conservazione,  nonche'  le  disposizioni di cui al capo IV
          relative  alla  trasmissione  dei  documenti informatici si
          applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
             4.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo  V,  concernenti
          l'accesso  ai documenti informatici, e la fruibilita' delle
          informazioni  digitali  si  applicano  anche  ai gestori di
          servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
             5.  Le disposizioni del presente codice si applicano nel
          rispetto   della   disciplina   rilevante   in  materia  di
          trattamento  dei  dati  personali  e, in particolare, delle
          disposizioni  del  codice in materia di protezione dei dati
          personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n.  196.  I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto
          ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante
          l'uso  di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto
          dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali, nonche' della
          dignita' dell'interessato.
             6.  Le disposizioni del presente codice non si applicano
          limitatamente  all'esercizio  delle attivita' e funzioni di
          ordine  e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
          e consultazioni elettorali.».