Art. 4.
Disposizioni per assicurare stabilita' alla previsione delle classi e
           costituzione delle classi in organico di fatto

  1.  Al  fine  di  dare  stabilita'  alla  previsione  delle classi,
riducendo  al  massimo  gli  scostamenti  tra  il numero delle classi
previsto  ai  fini  della  determinazione  dell'organico di diritto e
quello  delle  classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun
anno  scolastico,  e' consentito derogare, in misura non superiore al
10  per  cento,  al  numero  minimo  e  massimo  di alunni per classe
previsto,   per   ciascun  tipo  e  grado  di  scuola,  dal  presente
regolamento.
  2.  I  dirigenti  scolastici possono disporre incrementi del numero
delle  classi  dell'istruzione  primaria e dell'istruzione secondaria
solo  in caso di inderogabili necessita' legate all'aumento effettivo
del   numero   degli   alunni   rispetto   alle   previsioni,  previa
autorizzazione   del   dirigente   preposto   all'Ufficio  scolastico
regionale,  secondo  i  criteri  ed  i  parametri  di cui al presente
regolamento.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  il  testo  dell'articolo  4 del decreto-legge 1°
          settembre  2008,  n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
          2008,  n.  169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
          istruzione   e  universita'.»,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.
             - Per il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
          n.  59,  recante «Definizione delle norme generali relative
          alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,
          a  norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»,
          si veda nelle note alle premesse.
             - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge
          1°  settembre  2008,  n.  137, convertito con modificazioni
          dalla  legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni
          urgenti in materia di istruzione e universita'»:
             «Art.  1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
          dall'inizio  dell'anno  scolastico  2008/2009, oltre ad una
          sperimentazione  nazionale,  ai  sensi dell'articolo 11 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  marzo  1999, n. 275, sono attivate azioni di
          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
          all'acquisizione   nel   primo   e  nel  secondo  ciclo  di
          istruzione  delle  conoscenze e delle competenze relative a
          «Cittadinanza   e  Costituzione»,  nell'ambito  delle  aree
          storico-geografica   e  storico-sociale  e  del  monte  ore
          complessivo  previsto  per  le  stesse. Iniziative analoghe
          sono avviate nella scuola dell'infanzia.
             1-bis.   Al   fine   di  promuovere  la  conoscenza  del
          pluralismo     istituzionale,    definito    dalla    Carta
          costituzionale,  sono  altresi'  attivate iniziative per lo
          studio  degli  statuti regionali delle regioni ad autonomia
          ordinaria e speciale.
             2.  All'attuazione  del  presente  articolo  si provvede
          entro   i   limiti   delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
             -  Per  il  testo dell'articolo 64, comma 4, del decreto
          legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito dalla legge 6
          agosto  2008,  n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo
          sviluppo  economico, la semplificazione, la competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria», si veda nelle note al titolo.