Art. 6. Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura 1. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria di I grado per i minori ricoverati presso ospedali e istituti di cura. Alle suddette classi possono essere ammessi anche gli alunni accolti in ricovero giornaliero. 2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali individuano le forme organizzative piu' idonee, ivi compresa l'attivazione delle classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza di cui si prevede il ricovero nel corso dell'anno scolastico. 3. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione di II grado, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' articolo 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, e' effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalita' ritenute indispensabili per la piu' corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura. 4. Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 16.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.».