Art. 6.
        Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura


  1.  In  applicazione  delle disposizioni previste dall'articolo 12,
comma  9,  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti
agli  uffici  scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie
locali  e  i  centri  di  recupero  e  di  riabilitazione, pubblici e
privati,  convenzionati  con  il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  possono  autorizzare  il funzionamento di
classi  di  scuola  primaria  e  secondaria  di  I grado per i minori
ricoverati  presso  ospedali e istituti di cura. Alle suddette classi
possono   essere   ammessi  anche  gli  alunni  accolti  in  ricovero
giornaliero.
  2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti
preposti  agli  Uffici  scolastici  regionali  individuano  le  forme
organizzative  piu'  idonee,  ivi compresa l'attivazione delle classi
con  alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero
degli  obbligati  alla  frequenza  di  cui si prevede il ricovero nel
corso dell'anno scolastico.
  3.  Limitatamente  alle  sezioni  ospedaliere dell'istruzione di II
grado,  di  cui  al decreto del Ministro della pubblica istruzione in
data  28  novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di
degenza,  la  determinazione  delle  dotazioni organiche, sia per gli
insegnamenti  comuni  di  cui  all'  articolo 4, comma 3 dello stesso
decreto,  sia  per le aree di indirizzo, e' effettuata in organico di
diritto   avendo   esclusivo  riguardo  alle  risorse  umane  e  alle
professionalita'  ritenute  indispensabili  per  la  piu'  corretta e
proficua azione didattica in ambiente di cura.
  4.  Alle  classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti
previsti dagli articoli 10, 11 e 16.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2, comma 2 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche»:
             «2.   I   rapporti   di   lavoro  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni    pubbliche    sono   disciplinate   dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile  e  dalle  legge  sui rapporti di lavoro subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti  di  lavoro  la cui applicabilita' sia limitata ai
          dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, o a categorie
          di  essi, possono essere derogate da successivi contratti o
          accordi  collettivi  e,  per  la  parte  derogata  non sono
          ulteriormente  applicabili,  salvo  che  la  legge disponga
          espressamente in senso contrario.».