Art. 7.
    Formazione delle classi e corsi per l'istruzione degli adulti


  1.  Per  la  formazione  delle  classi e dei corsi per l'istruzione
degli adulti non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica
degli  studenti  scrutinati,  di  quelli  ammessi  agli esami finali,
nonche' di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai
saperi  e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione,  di  cui  al regolamento emanato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 1, comma 630 della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
             «630.  Per fare fronte alla crescente domanda di servizi
          educativi  per  i bambini al di sotto dei tre anni di eta',
          sono   attivati,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto   1997,   n.   281,  progetti  tesi  all'ampliamento
          qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24
          ai  36  mesi  di  eta',  anche mediante la realizzazione di
          iniziative  sperimentali  improntate  a criteri di qualita'
          pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche
          della  specifica  fascia  di  eta'. I nuovi servizi possono
          articolarsi  secondo  diverse  tipologie, con priorita' per
          quelle   modalita'   che   si   qualificano   come  sezioni
          sperimentali   aggregate  alla  scuola  dell'infanzia,  per
          favorire  un'effettiva  continuita'  del percorso formativo
          lungo  l'asse  cronologico  0-6  anni di eta'. Il Ministero
          della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
          sezioni  sperimentali  attraverso  un progetto nazionale di
          innovazione  ordinamentale  ai  sensi  dell'articolo 11 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  e assicura specifici
          interventi formativi per il personale docente e non docente
          che  chiede  di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale
          fine   sono  utilizzate  annualmente  le  risorse  previste
          dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
          destinate   al  finanziamento  dell'articolo  2,  comma  1,
          lettera   e),   ultimo   periodo,   della  medesima  legge.
          L'articolo  2  del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
          59, e' abrogato.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 6 e dell'articolo
          12,  comma  1,  primo  periodo,  del decreto legislativo 19
          febbraio  2004,  n.  59,  recante  «Definizione delle norme
          generali  relative  alla  scuola  dell'infanzia  e al primo
          ciclo  dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge
          28 marzo 2003, n. 53» e' il seguente:
             «Art  .6  (Iscrizioni). - 1. Sono iscritti al primo anno
          della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i
          sei   anni   di  eta'  entro  il  31  agosto  dell'anno  di
          riferimento.
             2.  Possono  essere  iscritti al primo anno della scuola
          primaria  anche  le  bambine e i bambini che compiono i sei
          anni  di  eta'  entro  il 30 aprile dell'anno scolastico di
          riferimento.».
             «Art.   12   (Scuola   dell'infanzia).  -  1.  Nell'anno
          scolastico  2003-2004  possono  essere iscritti alla scuola
          dell'infanzia,  in  forma  di  sperimentazione, volta anche
          alla definizione delle esigenze di nuove professionalita' e
          modalita'   organizzative,  le  bambine  e  i  bambini  che
          compiono  i  tre  anni  di  eta' entro il 28 febbraio 2004,
          compatibilmente   con   la  disponibilita'  dei  posti,  la
          recettivita'  delle strutture, la funzionalita' dei servizi
          e   delle  risorse  finanziarie  dei  comuni,  secondo  gli
          obblighi  conferiti  dall'ordinamento  e  nel  rispetto dei
          limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita'.
             …Omissis…».