Art. 8. 
       Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate 
 
  1.  Nelle  scuole  funzionanti  nelle  piccole  isole,  nei  comuni
montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle  aree  a
rischio  di  devianza  minorile  o  caratterizzate  dalla   rilevante
presenza di alunni con particolari difficolta' di apprendimento e  di
scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno  di
corso e indirizzo di studi con numero di alunni  inferiore  a  quello
minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.