Art. 16. 
 
 
                          Flussi finanziari 
 
 
  1.  Alle  minori  entrate  ed   alle   maggiori   spese   derivanti
dall'articolo  5,  dall'articolo  7,  dall'articolo  19,   comma   4,
dall'articolo 24, commi 74 e 75, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e  3,
pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per  l'anno  2009,  a
2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro  per
l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: 
   a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  recate
dall'articolo 5, dall'articolo 10,  dall'articolo  12,  dall'articolo
13,  dall'articolo  14,  dall'articolo   15,   dall'articolo   21   e
dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per  l'anno  2010,  a  1.371,9
milioni di euro per l'anno 2011, e a 336 milioni di euro  per  l'anno
2012; 
   b) mediante utilizzo delle  minori  spese  recate  rispettivamente
dall'articolo 10, dall'articolo 16, dall'articolo  19,  dall'articolo
20, dall'articolo 22 e dall'articolo 25, pari 107,1 milioni  di  euro
per l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011; 
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  il   finanziamento   della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. 
  2. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di  3,9  milioni
di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno  2012
mediante l'utilizzazione di quota  parte  delle  maggiori  entrate  e
delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate  a
copertura dello stesso. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono  integralmente  destinate,  in
conformita' con le  indicazioni  contenute  nel  DPEF  per  gli  anni
2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e
seguenti. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.