Art. 17.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Il predetto
termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare
del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di
riordino.".
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a "Ministri
interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del
Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze".
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione
vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree
di riferimento, nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di
contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire
a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata
dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i
rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti
assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle risorse disponibili delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie
gia' conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in
relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano
interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti
e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a
legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento
dei risparmi di cui al comma 3.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del
personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del
numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione
delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non
dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed
il funzionamento.".
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente
articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3
comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di
bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della
funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in
riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici
vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita' amministrative
indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri
interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati
ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati
conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma
7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo
2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle
suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e'
determinata la quota da portare in riduzione degli stati di
previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai
sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata
attivazione del processo di riordino, di trasformazione o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici
vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami,
finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza
professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente
articolo nonche' del personale di cui all'articolo 3, comma 94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita'
previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine
predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le
assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11.
14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e
le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui
all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008,
di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio
2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le parole: "due membri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "tre membri".
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del
1993, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle
deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parita' di voti,
prevale quello del presidente.
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' abrogato.
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. A decorrere
dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di
carattere continuativo correlati allo specifico status e alle
peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al
trattamento economico fondamentale";
b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica"
sono aggiunte le seguenti: "o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata
una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma
5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui
propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al
comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse
disponibili a tale scopo.".
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto
legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di
regolamenti di cui al medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole "somministrazione
di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed
integrazioni";
b) il comma 3 e' cosi' sostituito: "3. Al fine di combattere gli
abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di
ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle
tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31
gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di
controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la
retribuzione di risultato.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente
comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.";
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: "6. Le
disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si
applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure
di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).".
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente
decreto.".
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
"Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle
attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle
amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura
organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni
relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le
regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la
gestione dell'indice e' affidato al Centro Nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti
dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione
del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al
completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai
fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
"f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ".
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre
che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali
di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si
conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle
sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
"46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano
eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a
ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del
beneficio e della sostenibilita' delle posizioni finanziarie, si
svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito
del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.".
33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare
la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti
correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata,
per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate
anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita' delle
risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con
proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle
medesime risorse.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle
risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per
la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A
tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.