Art. 17. 
 
 
         Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti 
 
 
  1. All'articolo 26  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2009"; 
   b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  "Il  predetto
termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare
del  Consiglio  dei  Ministri  degli  schemi   dei   regolamenti   di
riordino.". 
  2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
le parole "30  giugno  2009"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
ottobre 2009" e le  parole  da  "su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione   e   l'innovazione"   fino   a   "Ministri
interessati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "su  proposta   del
Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro  per
la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro  per  la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze". 
  3. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  per  la  pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  a  ciascuna   amministrazione
vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e  aree
di riferimento, nonche' degli effetti derivanti dagli  interventi  di
contenimento della spesa di cui ai successivi commi  5,  6  e  7  del
presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da  conseguire
a decorrere dall'anno 2009, nella  misura  complessivamente  indicata
dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Le
amministrazioni vigilanti competenti  trasmettono  tempestivamente  i
rispettivi piani di  razionalizzazione  con  indicazione  degli  enti
assoggettati a riordino. 
  4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una  quota
delle risorse disponibili  delle  unita'  previsionali  di  base  del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   ai   fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione. 
  5. Le amministrazioni vigilanti,  previa  verifica  delle  economie
gia'  conseguite  dagli  enti  ed  organismi  pubblici  vigilati   in
relazione  ai  rispettivi   provvedimenti   di   riordino,   adottano
interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti  enti
e organismi pubblici, ulteriori rispetto a  quelli  gia'  previsti  a
legislazione vigente, idonei a  garantire  l'integrale  conseguimento
dei risparmi di cui al comma 3. 
  6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
sono aggiunte le seguenti lettere: 
   "h) la riduzione del numero degli  uffici  dirigenziali  esistenti
presso gli enti  con  corrispondente  riduzione  degli  organici  del
personale dirigenziale e non dirigenziale ed  il  contenimento  delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento; 
   i) la riduzione  da  parte  delle  amministrazioni  vigilanti  del
numero dei propri uffici dirigenziali  con  corrispondente  riduzione
delle  dotazioni  organiche  del   personale   dirigenziale   e   non
dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica  ed
il funzionamento.". 
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino  al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le  amministrazioni  e
gli  enti  interessati  dall'attuazione  del  comma  3  del  presente
articolo non possono procedere a  nuove  assunzioni  di  personale  a
tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi   comprese   quelle   gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere  speciale.
Sono fatte salve le assunzioni dei  corpi  di  polizia,  delle  forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle  universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e  del  comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 
  8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al  comma  3
comunicano,  per  il  tramite  dei  competenti  uffici  centrali   di
bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato  ed  al  Dipartimento  della
funzione pubblica  le  economie  conseguite  in  via  strutturale  in
riferimento alle misure relative  agli  enti  ed  organismi  pubblici
vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al  proprio  apparato
organizzativo. Le economie conseguite dagli  enti  pubblici  che  non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi  nell'elenco  ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, ad eccezione  delle  Autorita'  amministrative
indipendenti, sono rese indisponibili fino a  diversa  determinazione
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri
interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa  assegnati
ai  sensi  del  comma  3  non  risultino  conseguiti  o  siano  stati
conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma
7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo
2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle
suddette economie di  cui  al  comma  8,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e'
determinata  la  quota  da  portare  in  riduzione  degli  stati   di
previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi  assegnati  ai
sensi  del  comma  3,  in  esito  alla  conclusione  o  alla  mancata
attivazione  del  processo   di   riordino,   di   trasformazione   o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici
vigilati,  previsto  dall'articolo  2,  comma  634,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo. 
  10. Nel triennio 2010-2012, le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno
nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla  normativa  vigente  in
materia di assunzioni e di  contenimento  della  spesa  di  personale
secondo i rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di
finanza  pubblica,  e  per  le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento della procedura di cui all'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, possono bandire concorsi per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo  3,  comma  90,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma  10,
nel rispetto della programmazione triennale  del  fabbisogno  nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento  della  spesa  di  personale  secondo  i
rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di   finanza
pubblica e, per le amministrazioni interessate,  previo  espletamento
della  procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
possono altresi' bandire  concorsi  pubblici  per  titoli  ed  esami,
finalizzati  a  valorizzare  con  apposito   punteggio   l'esperienza
professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del  presente
articolo nonche' del personale  di  cui  all'articolo  3,  comma  94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui  al  comma
10, nel rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti  in  materia  di
assunzioni e di contenimento della  spesa  di  personale,  secondo  i
rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di   finanza
pubblica, possono assumere,  limitatamente  alle  qualifiche  di  cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  e  successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti  di  anzianita'
previsti dal comma 10 del presente articolo maturati  nelle  medesime
qualifiche  e  nella  stessa  amministrazione.  Sono   a   tal   fine
predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie,  previa
prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto  dell'assunzione.  Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 
  13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono  destinare  il  40  per  cento  delle   risorse   finanziarie
disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica,  per  le
assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11. 
  14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale  a  tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi  nell'anno  2007,
di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e
le relative  autorizzazioni  possono  essere  concesse  entro  il  31
dicembre 2009. 
  15. Il termine per  procedere  alle  stabilizzazioni  di  personale
relative  alle  cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,   di   cui
all'articolo 1, comma 526 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni, e' prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31  dicembre
2009. 
  16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale  a  tempo
indeterminato di  cui  all'articolo  1,  comma  527  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al  31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2009. 
  17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale  a  tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi  nell'anno  2008,
di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010. 
  18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale  relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo  66,
comma 13 decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 
  19. Le graduatorie dei concorsi pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato, relative alle  amministrazioni  pubbliche  soggette  a
limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio
2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010. 
  20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le parole: "due membri", ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "tre membri". 
  21. All'articolo 4, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  39  del
1993, in fine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Ai  fini  delle
deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso  di  parita'  di  voti,
prevale quello del presidente. 
  22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244
e' abrogato. 
  23. All'articolo 71 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. A  decorrere
dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per  malattia  di  cui  al
comma 1 del personale del comparto sicurezza  e  difesa  nonche'  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di
carattere  continuativo  correlati  allo  specifico  status  e   alle
peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati  al
trattamento economico fondamentale"; 
   b)  al  comma  2  dopo  le  parole:  "mediante  presentazione   di
certificazione medica rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica"
sono aggiunte le seguenti: "o  da  un  medico  convenzionato  con  il
Servizio sanitario nazionale"; 
   c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
   d) il comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale  abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto; 
   e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  "5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti  assenti  dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie  locali  su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate  rientrano  nei
compiti   istituzionali    del    Servizio    sanitario    nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle
aziende sanitarie locali. 
  5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle  risorse
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'  individuata
una quota di finanziamento destinata  agli  scopi  di  cui  al  comma
5-bis, ripartita fra le  regioni  tenendo  conto  dell'incidenza  sui
propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di  cui  al
comma  1  sono  effettuati  nei  limiti   delle   ordinarie   risorse
disponibili a tale scopo.". 
  24.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   delle   disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  25. Il termine  di  cui  all'articolo  64,  comma  4,  del  decreto
legislativo 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di
regolamenti di cui al medesimo articolo. 
  26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165
sono apportate le seguenti modifiche: 
   a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole "somministrazione
di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il lavoro accessorio di cui 
alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto 
   legislativo   n.   276/2003,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni"; 
b) il comma 3 e' cosi' sostituito: "3. Al fine di combattere gli 
abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il  31  dicembre  di
ogni anno, sulla base di apposite istruzioni  fornite  con  Direttiva
del Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  le
amministrazioni redigono  un  analitico  rapporto  informativo  sulle
tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31
gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione  o  ai  servizi  di
controllo interno di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
286,  nonche'  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al   Parlamento.   Al   dirigente   responsabile   di   irregolarita'
nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
retribuzione di risultato."; 
   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Le  amministrazioni
pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui  al  precedente
comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei  lavoratori
socialmente utili."; 
   d) dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  "6.  Le
disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies  e
4-sexies  del  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368  si
applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le  procedure
di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).". 
  27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Si  applicano
le disposizioni previste dall'articolo  36,  comma  3,  del  presente
decreto.". 
  28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante  il  Codice  dell'amministrazione  digitale,  dopo  la
lettera c) e' inserita la seguente: 
   "c-bis)  ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal   sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso relative  all'utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.". 
  29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente: 
  "Art.   57-bis   (Indice   degli    indirizzi    delle    pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di  assicurare  la  trasparenza  delle
attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli  indirizzi  delle
amministrazioni pubbliche,  nel  quale  sono  indicati  la  struttura
organizzativa,  l'elenco  dei  servizi  offerti  e  le   informazioni
relative al loro utilizzo, gli  indirizzi  di  posta  elettronica  da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e
per l'invio di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  fra  le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
  2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si  applicano  le
regole tecniche di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 272  del  21  novembre  2000.  La  realizzazione  e  la
gestione  dell'indice   e'   affidato   al   Centro   Nazionale   per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 
  3. Le amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  ed  i  contenuti
dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa  indicazione
del CNIPA. La  mancata  comunicazione  degli  elementi  necessari  al
completamento dell'indice e del loro  aggiornamento  e'  valutata  ai
fini della responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione  della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.". 
  30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
   "f-bis) atti e contratti di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001; 
   f-ter) atti e contratti concernenti  studi  e  consulenze  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ". 
  31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di coordinamento  della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre
che le sezioni riunite adottino  pronunce  di  orientamento  generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle  sezioni  regionali
di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo  si
conformano alle pronunce  di  orientamento  generale  adottate  dalle
sezioni riunite. 
  32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  dopo  il
comma 46, e' aggiunto il seguente comma: 
  "46-bis.  Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento   di   cui
all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  le
regioni  di  cui  al  comma  46  sono  autorizzate,  ove   sussistano
eccezionali  condizioni  economiche  e  dei  mercati  finanziari,   a
ristrutturare  le  operazioni  derivate  in   essere.   La   predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente  alla  salvaguardia  del
beneficio e della  sostenibilita'  delle  posizioni  finanziarie,  si
svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto  nell'ambito
del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.". 
  33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  45,  del  decreto
del Presidente della Repubblica  27  febbraio  2003,  n.  97,  l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad  utilizzare
la parte dell'avanzo di amministrazione  derivante  da  trasferimenti
correnti statali, ad esclusione dei fondi a  destinazione  vincolata,
per far fronte a spese di investimento e per la ricerca,  finalizzate
anche alla sicurezza. 
  34. Entro il  31  luglio  2009,  l'ENAC  comunica  l'entita'  delle
risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno  2008  al
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  che  individua,  con
proprio  decreto  gli  investimenti  da  finanziare  a  valere  sulle
medesime risorse. 
  35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18  dell'articolo  2  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono  sostituiti,  nel  limite  delle
risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con  interventi  per
la prosecuzione delle misure di cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale  e  per  la  sicurezza  della  circolazione,   anche   con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture.  A
tal fine,  le  risorse  accertate  disponibili  sono  riassegnate  ai
pertinenti capitoli di bilancio.