Art. 18.
Tesoreria statale
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono fissati, per le societa' non quotate
totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e
per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita'
e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui
conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a
qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di
disponibilita' e per effettive esigenze di spesa.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare puo' essere stabilito che i
soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie
disponibilita' finanziarie in appositi conti correnti presso la
Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti
l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta
giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le
altre modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. Il
tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto di
disponibilita' del Tesoro.
3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei
flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato,
al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e
di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.
4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi
precedenti possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel
conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche
richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di
diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti,
di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli
enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e delle Autorita' indipendenti nonche' degli
Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.