Art. 19.
Societa' pubbliche
1. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con
legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a partecipazione
pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti
diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale o commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Le predette societa' adeguano
inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti
per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitaria e per consulenze.".
2. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La
delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione
competente della Corte dei conti.";
b) al comma 29, primo periodo, le parole: "Entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2009"; in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: "Il mancato avvio delle procedure
finalizzate alla cessione determina responsabilita' erariale".
3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 e'
modificato come segue:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente "Misure a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A.";
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole "ridotto del 50 per cento"
sono sostituite dalle seguenti parole "pari ad euro 0,262589 per
singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale";
d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la seguente
lettera: "a-bis) ai titolari di azioni della societa' Alitalia -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle
finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola
azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in
cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con
scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000.
Il diritto e' condizionato all'osservanza delle condizioni e
modalita' di seguito specificate; ";
e) al comma 3, lettera b), le parole "di cui alla lettera a) non
potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun
obbligazionista" sono sostituite dalle seguenti parole "di cui alle
lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente
a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per
ciascun azionista"; dopo le parole "controvalore delle obbligazioni"
sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni";
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente periodo:
"le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno
superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al
comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli
azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno
2010";
g) al comma 4, primo periodo, le parole "I titolari di
obbligazioni di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti
parole: "I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3";
le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti parole "entro il 31 agosto 2009";
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole "dei titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari";
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole "gli intermediari
finanziari, sotto la propria responsabilita', trasmettono" sono
aggiunte le parole "in cartaceo e su supporto informatico";
j) al comma 5 lettera a), dopo le parole "titolari delle
obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle azioni"; le
parole "delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "delle quantita' di
detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4";
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole "quantita' di titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari"; dopo
le parole "soggetti titolari delle obbligazioni" sono aggiunte le
seguenti parole "e delle azioni";
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole "titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole "e azionari";
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole "trasferimento
delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e delle
azioni";
n) al comma 7 le parole "entro il 31 dicembre 2009" sono
sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2010";
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: "7-bis. Alle
operazioni previste dal presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114
e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: "9. E' abrogato il
comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.";
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo
7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano
valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del
prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010
convertibile" emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora
in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del
decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 230
milioni di euro per l'anno 2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta
nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi,
diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale
nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per
finalita' di natura economica o finanziaria.
7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle
materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe
operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a
determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi
dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile; ".
8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto
previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie
attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere
riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del
codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui alla lettera b); ".
9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' soppresso.
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
sostituito dal seguente: "13. Le modifiche statutarie, ad eccezione
di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a
decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle
modifiche stesse.".
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e
delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Societa'
di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come
modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n.
116.
12. Il consiglio di amministrazione della societa' di cui al comma
11 del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero di
cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei
relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione
dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: "ovvero da
eventuali disposizioni speciali" sono inserite le parole: "nonche'
dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".