Art. 19. 
 
 
                         Societa' pubbliche 
 
 
  1. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con
legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Le  disposizioni  che   stabiliscono,   a   carico   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale  si  applicano,  in  relazione  al  regime   previsto   per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a  partecipazione
pubblica totale o di controllo  che  siano  titolari  di  affidamenti
diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni  volte  a
soddisfare  esigenze  di  interesse  generale  aventi  carattere  non
industriale  o  commerciale,  ovvero  che  svolgono   attivita'   nei
confronti della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di  funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Le predette societa' adeguano
inoltre le proprie politiche di personale alle  disposizioni  vigenti
per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento  degli
oneri contrattuali  e  delle  altre  voci  di  natura  retributiva  o
indennitaria e per consulenze.". 
  2. All'articolo 3 della legge n. 244 del  2007  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 28, in fine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "La
delibera  di  cui  al  presente  comma  e'  trasmessa  alla   sezione
competente della Corte dei conti."; 
   b) al comma 29, primo periodo, le  parole:  "Entro  diciotto  mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge",   sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2009"; in fine,  e'
aggiunto il seguente  periodo:  "Il  mancato  avvio  delle  procedure
finalizzate alla cessione determina responsabilita' erariale". 
  3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, in legge  9  aprile  2009,  n.  33  e'
modificato come segue: 
   a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente "Misure a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A."; 
   b) il comma 1 e' abrogato; 
   c) al comma 3, lettera a), le parole "ridotto del  50  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti parole  "pari  ad  euro  0,262589  per
singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale"; 
   d) al comma 3, dopo la  lettera  a),  e'  introdotta  la  seguente
lettera: "a-bis) ai titolari di  azioni  della  societa'  Alitalia  -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze i propri titoli per un controvalore  determinato  sulla  base
del  prezzo  medio  di  borsa  delle  azioni  nell'ultimo   mese   di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola
azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera  b),  in
cambio di titoli di Stato  di  nuova  emissione,  senza  cedola,  con
scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. 
Il  diritto  e'  condizionato  all'osservanza  delle   condizioni   e
modalita' di seguito specificate; "; 
   e) al comma 3, lettera b), le parole "di cui alla lettera  a)  non
potranno   risultare   superiori   a   euro   100.000   per   ciascun
obbligazionista" sono sostituite dalle seguenti parole "di  cui  alle
lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori  rispettivamente
a euro 100.000 per  ciascun  obbligazionista  e  a  euro  50.000  per
ciascun azionista"; dopo le parole "controvalore delle  obbligazioni"
sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni"; 
   f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente  periodo:
"le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno
superare per l'anno 2009 il limite complessivo di  spesa  di  cui  al
comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli
azionisti di cui  alla  lettera  a-bis),  sono  effettuate  nell'anno
2010"; 
   g)  al  comma  4,  primo  periodo,  le  parole  "I   titolari   di
obbligazioni di cui  al  comma  3"  sono  sostituite  dalle  seguenti
parole: "I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al  comma  3";
le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti parole "entro il 31 agosto 2009"; 
   h) al comma 4,  alla  lettera  a),  dopo  le  parole  "dei  titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari"; 
   i) al comma 5, primo periodo, dopo  le  parole  "gli  intermediari
finanziari,  sotto  la  propria  responsabilita',  trasmettono"  sono
aggiunte le parole "in cartaceo e su supporto informatico"; 
   j)  al  comma  5  lettera  a),  dopo  le  parole  "titolari  delle
obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle  azioni";  le
parole "delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti parole  "delle  quantita'  di
detti  titoli  obbligazionari  e  azionari  detenute  alla  data   di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4"; 
   k) al comma 5, lettera c), dopo le  parole  "quantita'  di  titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari";  dopo
le parole "soggetti titolari delle  obbligazioni"  sono  aggiunte  le
seguenti parole "e delle azioni"; 
   l)  al  comma  6,  primo   periodo,   dopo   le   parole   "titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole "e azionari"; 
   m) al comma 6, secondo  periodo,  dopo  le  parole  "trasferimento
delle obbligazioni"  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "e  delle
azioni"; 
   n) al  comma  7  le  parole  "entro  il  31  dicembre  2009"  sono
sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2010"; 
   o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: "7-bis.  Alle
operazioni  previste  dal  presente  articolo  non  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli  114
e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."; 
   p) e' abrogato il comma 8; 
   q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: "9. E' abrogato il
comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28  agosto  2008,  n.  134,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166."; 
   r) e' abrogato il comma 10. 
  4.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui   all'articolo
7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009,  n.  33,
come modificato dal comma 1 del  presente  articolo,  si  considerano
valide le richieste  presentate  dai  titolari  di  obbligazioni  del
prestito  obbligazionario   "Alitalia   7,5   per   cento   2002-2010
convertibile" emesso da Alitalia - Linee aeree italiane  S.p.A.,  ora
in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa  vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti  dal  comma  3
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2,  del
decreto-legge  n.  10  febbraio   2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 230
milioni di euro per l'anno 2010. 
  5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per  legge
fondi  o  interventi  pubblici,  possono  affidarne  direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi. 
  6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile,  si  interpreta
nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici  collettivi,
diversi  dallo  Stato,  che  detengono  la   partecipazione   sociale
nell'ambito  della  propria  attivita'  imprenditoriale  ovvero   per
finalita' di natura economica o finanziaria. 
  7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei  soci,  sulle
materie delegabili, al presidente possano essere  attribuite  deleghe
operative da parte dell'organo  di  amministrazione  che  provvede  a
determinarne in  concreto  il  contenuto  ed  il  compenso  ai  sensi
dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile; ". 
  8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "d)  prevedere  che  l'organo  di  amministrazione,  fermo  quanto
previsto  ai  sensi  della  lettera  b),   possa   delegare   proprie
attribuzioni  a  un  solo  componente,  al   quale   possono   essere
riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo  comma,  del
codice civile unitamente al Presidente nel caso  di  attribuzione  di
deleghe operative di cui alla lettera b); ". 
  9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
e' soppresso. 
  10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244  e'
sostituito dal seguente: "13. Le modifiche statutarie,  ad  eccezione
di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno  effetto  a
decorrere dal primo rinnovo degli organi  societari  successivo  alle
modifiche stesse.". 
  11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della  Societa'
di cui all'articolo 1 della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  come
modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 
116. 
  12. Il consiglio di amministrazione della societa' di cui al  comma
11 del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero  di
cinque consiglieri entro 45  giorni  dalla  data  di  emanazione  dei
relativi   atti   di   indirizzo   strategico,   senza   applicazione
dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il  relativo  statuto
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle  previsioni  di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244. 
  13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: "ovvero  da
eventuali disposizioni speciali" sono inserite  le  parole:  "nonche'
dai  provvedimenti  di  attuazione  dell'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".