Art. 21.
Rilascio di concessioni in materia di giochi
1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle
attivita' di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste
attivita' e' sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto
dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una
pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive
e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi' la
maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva
della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e
differita, in previsione della prossima scadenza della vigente
concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire
tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai piu'
qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati
mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito della quale valore
prioritario e' attribuito:
a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base
predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in
misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno
2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010;
b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12
per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai
punti vendita;
c) alla capillarita' della distribuzione, attraverso una rete,
esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a
15.000 punti vendita;
d) all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la
sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilita' del sistema di
pagamento delle vincite;
e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di
restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento.
2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente
rinnovabili per non piu' di una volta, hanno una durata massima pari,
di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente
di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo
periodo e' subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della
gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro
il 1° semestre del 5 anno di concessione.