Art. 22.
Settore sanitario
1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis le parole: "entro il 31 ottobre 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre 2009";
b) al comma 1-ter le parole "entro il 31 ottobre 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre 2009".
2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore
sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie
conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attivita'
amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione
del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive
modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione
in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010
e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere
dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di riparto del finanziamento
del servizio sanitario nazionale e' determinata la quota che le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato.
4. Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare
l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli
Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il
risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la
riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione
Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto
conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005
relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di
cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione
a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente
misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario
regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 180
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a provvedere a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano
presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria
congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero
per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni e' sentita la
regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per
la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi,
recante indicazione dei necessari interventi di contenimento
strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei
debiti pregressi nonche' dell'attivazione delle procedure
amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente
l'attendibilita' degli stessi conti. Alla riunione del Consigli dei
Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
c) l'anzidetto Piano e' approvato dal Consiglio dei Ministri, che
ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai
sensi della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti
affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro,
il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio
delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso;
contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;
d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e
riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007,
che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al
fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di
assicurare piena indipendenza e imparzialita' di giudizio, i
componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione,
non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del
Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla
tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo
restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non
ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di
criticita' in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e
concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attivita'
gia' espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Per la specificita' che assume la struttura indicata
dall'articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per
le riconosciute caratteristiche di specificita' ed innovativita'
dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un
contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente,
all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e'
rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro;
b) le parole da "comprensivi" fino a "15 febbraio 1995" sono
soppresse.
7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e
2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' erogato alla
struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalita' di
cui al comma 6.
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto
di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b)
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa
procede alla valutazione sentita la CONSIP.