Art. 24.
Proroga missioni di pace
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq,
Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella
Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 22 dicembre
2008, n. 203, nonche' la spesa stabilita con il decreto di cui al
comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari
esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un
massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di
crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel
periodo di vigenza del presente decreto.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente
articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'
generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987,
inviato in breve missione per le attivita' e le iniziative di cui al
presente articolo, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata
del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle
iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219.
5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonche' dei residui
degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01,
comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati
gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate
dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo,
con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 23.
Sono altresi' convalidati gli incarichi conferiti e i contratti
stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina
contenuta nel presente articolo.
6. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si
interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro
il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero
esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. L'articolo 1,
comma 1, e l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si
interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro
il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero
esercizio 2009.
7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall'articolo 1,
comma 1, e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e
dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si
applicano i commi 5 e 6 del presente articolo.
8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate
nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica
l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i
comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni
internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore
della difesa e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori
da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilita' generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal
fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi
pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.
11. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per l'erogazione del contributo
italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
12. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi
fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorita' locali
per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento
nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.
13. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per assicurare la partecipazione
dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di
diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE).
14. E' autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela
dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad
alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
15. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di personale
non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il
relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di
cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
16. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari
diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi,
comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali
UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta
quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Per
incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali,
l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per
la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
17. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari
diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi,
comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali
UE.
18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in
Africa sub sahariana e' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la
spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per
il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione
degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
19. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti
dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.
20. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di un
funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza
italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta
un'indennita' pari all'80% di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario
degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla
diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per
l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo'
avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con
contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla
scadenza del presente decreto.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76,
per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato
in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle
Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di
attivita' di cooperazione militare nel settore navale.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle
Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo
sminamento e del materiale di protezione individuale di cui
all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la prosecuzione dell'attivita' formativa in Italia relativa al
corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni,
a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione
integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui
all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle
indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio
per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita'
giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la
misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di
formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai
piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle
regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali
penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte
penale internazionale.
24. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione
dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno
al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle
attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e
consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla
popolazione.
25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono
finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
26. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31
e' autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.
Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari
stanziamenti di bilancio, nonche' le risorse di cui ai commi da 1 a
10.
27. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli
interventi di cui ai commi da 24 a 31 e' definita con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri,
con il quale sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e
di governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli
affari esteri, di una apposita struttura (“Task Force”),
con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di
cui al comma 25;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:
a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed
al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto
compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di
cui al medesimo articolo.
29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento
di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di
euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi
dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti
pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte
II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163
del 2006.
30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga
a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
32. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al
comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare
alle missioni in Afghanistan, denominate International Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
33. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano
alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United
Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di
unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
34. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
35. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence
Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
36. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,
nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit
(IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
37. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH
2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
38. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
39. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan,
denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID).
Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009,
e' prorogato fino al 31 ottobre 2009.
40. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo
denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
41. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping
Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
42. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate
albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
43. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM
Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
44. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di
cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la
partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della
pirateria.
45. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in
Afghanistan e in Iraq.
46. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo
gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze
armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di
esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le
cessioni di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2009,
la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.
47. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui
all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
48. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21,
del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009.
49. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione
delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui
all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
50. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui
all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
51. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM),
di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
52. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della
Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3,
comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e per garantire la
manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute dal
Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di
cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran
Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il
fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri
umani.
53. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della
Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan,
di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
54. E' autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission
in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 27, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
55. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della
Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza
alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union
Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo
3, comma 28, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
56. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della
Guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate
Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan
e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
57. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori
ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale
amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'articolo 3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
58. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF
in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale
appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint
Enterprise nei Balcani.
59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino
alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio
nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente articolo e' corrisposta al netto
delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle
missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint
Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al
personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN,
UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata
presso le Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita' di
coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di
Herat;
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL
COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e
Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce,
a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che
partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP,
Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonche' al personale impiegato
presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise e il
NATO HQ Tirana;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a
Tampa;
f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per
cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla
Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
60. All'indennita' di cui al comma 59 e al trattamento economico
corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica
l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto
dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento
dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo
28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai
militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni
internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione
dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita'
pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole,
l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185%
dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2,
primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in
ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma
prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni
internazionali con contratto individuale conserva il trattamento
economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a
carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi
corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione
di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza
dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico
fisso e continuativo e dell'indennita' di missione percepiti, al
netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia sono validi ai fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n.
113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti
alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale
stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di
completamento.
66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per
esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma
dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato,
previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si
applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria
della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto
12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente
all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario
specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi,
nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce
rossa italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e
assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della
professione infermieristica.
69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.
70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in
presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo
della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni
di contabilita' generale dello Stato, possono :
a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure
d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di
forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la
revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto,
l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative,
l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa
nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50
milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate
per le missioni internazionali.
71. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le
spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di
attivita' operative o addestrative propedeutiche all'impiego del
personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al
limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di
interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca dell'autorita' giudiziaria
possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalita'
istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si
provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca e'
stata disposta dall'autorita' giudiziaria militare. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle
munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d'interesse militare
per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' stata disposta ma non ancora eseguita la
distruzione.
73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) e' sostituita dalla
seguente:
"l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di
segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; ";
b) all'articolo 9:
1) al comma 2, lettera b), la parola "misure" e' sostituita dalle
seguenti: "disposizioni esplicative";
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole "altre classifiche di
segretezza" sono sostituite dalle seguenti: "classifiche segreto e
riservatissimo";
2.2) al secondo periodo, le parole "classifiche di segretezza"
sono sostituite dalle seguenti: "tre classifiche di segretezza
citate";
c) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole "e siano a cio' abilitati" sono
soppresse;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il
possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).".
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze
armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il
piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere
prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', interamente destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione dei
prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende
maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle
Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del
decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di
27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di
cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva,
di cui al comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale
delle Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione
dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo
precedente e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili
svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in
forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo
personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro
per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e,
per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
76. Per le finalita' di cui al presente articolo, con esclusione di
quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, e' autorizzata la
spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare
alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il
predetto importo tra le singole voci di spesa indicate nelle
disposizioni del presente articolo.