Art. 25.
Spese indifferibili
1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata
la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di
competenza.
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto
della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009,
avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per
effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di
marzo 2010. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli
adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali non versati per effetto della sospensione di
cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza
applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 55 milioni di
euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84
milioni di euro per l'anno 2011.
5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, le parole: "23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di
euro per l'anno 2010", sono sostituite dalle seguenti: "78 milioni di
euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni
di euro per l'anno 2011". Alla compensazione degli effetti finanziari
recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente
utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.
6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno
2009, n. 69, dopo le parole: "con una dotazione", sono inserite le
seguenti "fino ad un massimo".