Art. 46. 
             (Costituzione e natura giuridica dei GECT) 
 
  1. I gruppi europei di cooperazione territoriale  (GECT)  istituiti
ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente  capo,  aventi  sede
legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare
e  promuovere  la  cooperazione  transfrontaliera,  transnazionale  o
interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione  economica
e sociale e comunque senza fini di lucro. 
  2. I GECT  aventi  sede  in  Italia  sono  dotati  di  personalita'
giuridica di diritto  pubblico.  Il  GECT  acquista  la  personalita'
giuridica  con  l'iscrizione  nel  Registro  dei  gruppi  europei  di
cooperazione  territoriale,   di   seguito   denominato   "Registro",
istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47. 
  3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui  all'articolo
3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE)  n.  1082/2006.  Ai  fini
della costituzione  o  partecipazione  ad  un  GECT,  per  "autorita'
regionali" e "autorita' locali" di cui all'articolo 3,  paragrafo  1,
del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  e  gli  enti  localidi  cui
all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. 
  4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli  articoli
8 e 9 del  citato  regolamento  (CE)  n.  1082/2006,  sono  approvati
all'unanimita' dei suoi membri e sono redatti in  forma  pubblica  ai
sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice  civile,  a  pena  di
nullita'. Gli organi di un GECT avente sede  in  Italia,  nonche'  le
modalita' di funzionamento, le rispettive competenze e il  numero  di
rappresentanti dei membri  in  detti  organi,  sono  stabiliti  nello
statuto. Le finalita' specifiche  del  GECT  ed  i  compiti  ad  esse
connessi  sono  definiti  dai  membri  del  GECT  nella   convenzione
istitutiva.  Fermo  restando  quanto   stabilito   dall'articolo   7,
paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento  (CE)  n.  1082/2006  i
membri possono in particolare affidare al GECT: 
   a) il ruolo di Autorita' di gestione, l'esercizio dei compiti  del
segretariato tecnico  congiunto,  la  promozione  e  l'attuazione  di
operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali comunitari e  riconducibili  all'obiettivo  "Cooperazione
territoriale europea", nonche' la promozione e l'attuazione di azioni
di  cooperazione  interregionale  inserite  nell'ambito  degli  altri
programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari; 
   b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito
di  programmi  e  progetti  finanziati  dal   Fondo   per   le   aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, in attuazione  del  quadro  strategico  nazionale  2007-2013,
purche' tali operazioni siano  coerenti  con  le  priorita'  elencate
dall'articolo  6  del  citato  regolamento  (CE)   n.   1080/2006   e
contribuiscano,  mediante  interventi  congiunti  con  altre  regioni
europee, a raggiungere piu' efficacemente gli obiettivi stabiliti per
tali programmi o progetti, con benef?'ci per i territori nazionali. 
  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al  GECT  puo'  essere
affidata  la  realizzazione  anche  di  altre  azioni  specifiche  di
cooperazione territoriale, purche' coerenti con il fine di rafforzare
la coesione economica e sociale, nonche' nel rispetto  degli  impegni
internazionali dello Stato. 
 
          Note all'art. 46: 
             - Il regolamento (CE) n. 1082/2006 e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 31 luglio 2006, n. L 210. 
             - Il decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O. 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 2002, n. 305, S.O: 
             «Art.  61  (Fondo  per  le   aree   sottoutilizzate   ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003 e' istituito il fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,
          coincidenti con l'ambito territoriale delle  aree  depresse
          di cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono  le  risorse  disponibili  autorizzate   dalle
          disposizioni     legislative,     comunque      evidenziate
          contabilmente  in   modo   autonomo,   con   finalita'   di
          riequilibrio economico e sociale  di  cui  all'allegato  1,
          nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro  per
          l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno  2004  e  di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 
             2. A decorrere  dall'anno  2004  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera f),  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
             3.  Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente   tra   gli
          interventi previsti dalle disposizioni legislative  di  cui
          al comma 1, con apposite delibere del CIPE  adottate  sulla
          base del criterio  generale  di  destinazione  territoriale
          delle risorse disponibili e per finalita'  di  riequilibrio
          economico e sociale, nonche': 
              a)  per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali   sono
          finalizzate   le   risorse   stanziate    a    titolo    di
          rifinanziamento degli interventi di cui  all'art.  1  della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso  le  altre  disposizioni  legislative   di   cui
          all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri  e
          dei metodi indicati all'art. 73  della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448; 
              b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti  a
          massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento  e  la
          sua rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei  risultati
          ottenuti  e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento   di
          programmazione economico-finanziaria, e a  rispondere  alle
          esigenze del mercato. 
             4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono limiti massimi di spesa ai  sensi  del  comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
             5. Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre  al
          controllo preventivo della Corte dei  conti,  stabilisce  i
          criteri e  le  modalita'  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma  1,
          anche al fine di dare immediata  applicazione  ai  principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti  alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
             6. Al fine di  dare  attuazione  al  comma  3,  il  CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi strumenti e del loro stato di  attuazione;  a  tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle  Camere
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura.  Entro
          il 30 giugno di ogni anno il  CIPE  approva  una  relazione
          sugli   interventi   effettuati    nell'anno    precedente,
          contenente altresi' elementi di valutazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento. 
             7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del  CIPE,
          con diritto di voto, il Ministro per gli  affari  regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e il presidente della  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, o un suo delegato,  in  rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono trasmesse al Parlamento e di esse viene  data  formale
          comunicazione alle competenti Commissioni. 
             8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, anche  con  riferimento  all'art.
          60,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio in termini di residui, competenza e cassa  tra  le
          pertinenti unita'  previsionali  di  base  degli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate. 
             9. Le economie  derivanti  da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1  del
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341,  nonche'
          quelle di cui all'art. 8, comma 2,  della  legge  7  agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive per la copertura degli  oneri  statali  relativi
          alle  iniziative   imprenditoriali   comprese   nei   patti
          territoriali e per il finanziamento di nuovi  contratti  di
          programma. Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti  di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata  alle  aree  sottoutilizzate   del   Centro-Nord,
          ricomprese nelle aree  ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'art. 87, paragrafo 3, lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 
             10. Le economie derivanti  da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive, oltre  che  per  gli  interventi  previsti  dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100 per cento delle economie stesse, per  il  finanziamento
          di nuovi contratti di programma. Per  il  finanziamento  di
          nuovi contratti di programma  una  quota  pari  all'85  per
          cento delle economie e' riservata alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui  al  citato
          regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al  15  per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle aree ammissibili alle  deroghe  previste  dal  citato
          art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato   che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.». 
             - Il regolamento (CE) n. 1080/2006 e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 31 luglio 2006, n. L 210.