Art. 46.
(Costituzione e natura giuridica dei GECT)
1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti
ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede
legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare
e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o
interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica
e sociale e comunque senza fini di lucro.
2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalita'
giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalita'
giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di
cooperazione territoriale, di seguito denominato "Registro",
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47.
3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo
3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini
della costituzione o partecipazione ad un GECT, per "autorita'
regionali" e "autorita' locali" di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti localidi cui
all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli
8 e 9 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, sono approvati
all'unanimita' dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai
sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di
nullita'. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonche' le
modalita' di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di
rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello
statuto. Le finalita' specifiche del GECT ed i compiti ad esse
connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione
istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7,
paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i
membri possono in particolare affidare al GECT:
a) il ruolo di Autorita' di gestione, l'esercizio dei compiti del
segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di
operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea", nonche' la promozione e l'attuazione di azioni
di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri
programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;
b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito
di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013,
purche' tali operazioni siano coerenti con le priorita' elencate
dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e
contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni
europee, a raggiungere piu' efficacemente gli obiettivi stabiliti per
tali programmi o progetti, con benef?'ci per i territori nazionali.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT puo' essere
affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di
cooperazione territoriale, purche' coerenti con il fine di rafforzare
la coesione economica e sociale, nonche' nel rispetto degli impegni
internazionali dello Stato.
Note all'art. 46:
- Il regolamento (CE) n. 1082/2006 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 31 luglio 2006, n. L 210.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2002, n. 305, S.O:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.».
- Il regolamento (CE) n. 1080/2006 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 31 luglio 2006, n. L 210.