Art. 47.
(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)
1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Segretariato generale, una richiesta, anche
congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un
GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti.
Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla
ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero
degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli
indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno
per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla
pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per
quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e
contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene
ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di
coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili
concernenti le compatibilita' comunitarie, del Dipartimento per gli
affari regionali per quanto attiene alla compatibilita' con
l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni,
province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni
centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT
intende esercitare le proprie attivita'.
2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione
dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace,
ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se
gia' operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato
generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e
dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la
tempesti-vita' della domanda di iscrizione, nonche' la conformita'
della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli
proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la
convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dell' avvenuta iscrizione e'
data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al
procedimento.
3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono
altresi' iscritte nel Registro, secondo le modalita' ed entro gli
stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresi'
comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale e' prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, e'
rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza;
il costo di tale copia non puo' eccedere il costo amministrativo.
4. L'autorizzazione e' revocata nei casi previsti dall'articolo 13
del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli
qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate
dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento
(CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto
utilizzo dei fondi pubblici e' svolto, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla
Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.
6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT gia'
costituito e alle modifiche della convenzione, nonche' alle modifiche
dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una
modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente articolo.