Art. 47. 
            (Autorizzazione alla costituzione di un GECT) 
 
  1. I membri potenziali di un GECT presentano  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Segretariato generale, una richiesta,  anche
congiunta, di autorizzazione a partecipare alla  costituzione  di  un
GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto  proposti.
Su tale  richiesta,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Segretariato generale provvede nel termine di  novanta  giorni  dalla
ricezione, previa acquisizione  dei  pareri  conformi  del  Ministero
degli affari esteri per quanto attiene alla  corrispondenza  con  gli
indirizzi nazionali di politica estera,  del  Ministero  dell'interno
per quanto attiene alla corrispondenza  all'ordine  pubblico  e  alla
pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
quanto  attiene  alla  corrispondenza  con  le  norme  finanziarie  e
contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto  attiene
ai  profili  concernenti  la  corrispondenza  con  le  politiche   di
coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per  le  politiche  comunitarie  per  quanto   attiene   ai   profili
concernenti le compatibilita' comunitarie, del Dipartimento  per  gli
affari  regionali  per  quanto  attiene   alla   compatibilita'   con
l'interesse  nazionale  della  partecipazione  al  GECT  di  regioni,
province autonome ed  enti  locali,  e  delle  altre  amministrazioni
centrali eventualmente competenti  per  i  settori  in  cui  il  GECT
intende esercitare le proprie attivita'. 
  2. Entro  il  termine  massimo  di  sei  mesi  dalla  comunicazione
dell'autorizzazione,  decorso  il  quale  essa  diventa   inefficace,
ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo  di  gestione,  se
gia' operante, chiede l'iscrizione del GECT  nel  Registro  istituito
presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Segretariato
generale, allegando all'istanza copia autentica della  convenzione  e
dello  statuto.  La  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Segretariato generale, verificata nei  trenta  giorni  successivi  la
tempesti-vita' della domanda di iscrizione,  nonche'  la  conformita'
della  convenzione  e  dello  statuto  approvati  rispetto  a  quelli
proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e  la
convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.  Dell'  avvenuta  iscrizione  e'
data comunicazione alle  amministrazioni  che  hanno  partecipato  al
procedimento. 
  3. Le modifiche alla convenzione  e  allo  statuto  del  GECT  sono
altresi' iscritte nel Registro, secondo le  modalita'  ed  entro  gli
stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di  esse  va  data  altresi'
comunicazione  con  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto  per  il
quale e' prescritta l'iscrizione,  a  norma  dei  commi  1  e  2,  e'
rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per  corrispondenza;
il costo di tale copia non puo' eccedere il costo amministrativo. 
  4. L'autorizzazione e' revocata nei casi previsti dall'articolo  13
del regolamento (CE)  n.  1082/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 luglio 2006. 
  5. Ferma restando la disciplina vigente  in  materia  di  controlli
qualora  i  compiti  di  un  GECT  riguardino   azioni   cofinanziate
dall'Unione europea, di cui all'articolo  6  del  citato  regolamento
(CE) n.  1082/2006,  il  controllo  sulla  gestione  e  sul  corretto
utilizzo dei fondi pubblici e' svolto, nell'ambito  delle  rispettive
attribuzioni, dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dalla
Corte dei conti e dalla Guardia di finanza. 
  6. Alla partecipazione di un  soggetto  italiano  a  un  GECT  gia'
costituito e alle modifiche della convenzione, nonche' alle modifiche
dello  statuto  comportanti,  direttamente  o   indirettamente,   una
modifica della convenzione, si applicano, in quanto  compatibili,  le
disposizioni del presente articolo.