Art. 48. 
        (Norme in materia di contabilita' e bilanci del GECT) 
 
  1. Il GECT  redige  il  bilancio  economico  preventivo  annuale  e
pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto
finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai  membri,  che  li
approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di  cui  all'articolo
47, comma 5. 
  2. Al fine di conferire struttura uniforme alle  voci  dei  bilanci
pluriennali e annuali, nonche' dei  conti  consuntivi  annuali  e  di
rendere  omogenei  i  valori  inseriti  in  tali  voci,  in  modo  da
consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede  il
GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli
altri membri del  GECT,  nonche'  ai  competenti  organi  dell'Unione
europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con  decreto
interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria  e
patrimoniale, conformemente a principi contabili  internazionali  del
settore pubblico. I soggetti che costituiscono  un  GECT  recepiscono
nella convenzione e nello statuto le predette norme. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 46  e  47
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni   pubbliche   interessate   provvedono
all'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.