Art. 48.
(Norme in materia di contabilita' e bilanci del GECT)
1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e
pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto
finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li
approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo
47, comma 5.
2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci
pluriennali e annuali, nonche' dei conti consuntivi annuali e di
rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da
consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il
GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli
altri membri del GECT, nonche' ai competenti organi dell'Unione
europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto
interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e
patrimoniale, conformemente a principi contabili internazionali del
settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono
nella convenzione e nello statuto le predette norme.
3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.