Art. 10. 
 
        Piano della performance e Relazione sulla performance 
 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',   comprensibilita'   ed
attendibilita' dei documenti di rappresentazione  della  performance,
le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito  dall'articolo
15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: 
   a) entro il 31  gennaio,  un  documento  programmatico  triennale,
denominato Piano della performance da  adottare  in  coerenza  con  i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di  bilancio,
che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione  e  la  valutazione  della
performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati  al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 
   b) un documento, da  adottare  entro  il  30  giugno,  denominato:
«Relazione  sulla  performance»  che  evidenzia,  a  consuntivo,  con
riferimento  all'anno  precedente,  i   risultati   organizzativi   e
individuali raggiunti rispetto ai singoli  obiettivi  programmati  ed
alle risorse, con  rilevazione  degli  eventuali  scostamenti,  e  il
bilancio di genere realizzato. 
  2. I documenti di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  sono
immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli
indicatori  della  performance  organizzativa  e   individuale   sono
tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. 
  4. Per le amministrazioni dello Stato il  Piano  della  performance
contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto
divieto di erogazione della retribuzione di  risultato  ai  dirigenti
che risultano avere concorso alla mancata  adozione  del  Piano,  per
omissione  o  inerzia  nell'adempimento   dei   propri   compiti,   e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o  al
conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione  comunque
denominati. 
 
          Nota all'art. 10:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001:
             «Art.  14  (Indirizzo  politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  pubblicazione della legge di bilancio, anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
             2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400.  A  tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
          maggio  1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
          al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
          di  Stato.  Con  decreto adottato dall'autorita' di governo
          competente,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, e' determinato,
          in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
          15  marzo  1997,  n.  59,  senza aggravi di spesa e, per il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il   trattamento  economico  accessorio,  da  corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di  reperibilita'  e di disponibilita' ad orari disagevoli,
          ai  dipendenti  assegnati  agli  uffici  dei Ministri e dei
          Sottosegretari  di  Stato. Tale trattamento, consiste in un
          unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
          straordinario,  per  la  produttivita'  collettiva e per la
          qualita'   della   prestazione   individuale.  Con  effetto
          dall'entrata  in  vigore del regolamento di cui al presente
          comma  sono  abrogate  le  norme del regio decreto legge 10
          luglio   1924,  n.  1100,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   ed   ogni   altra   norma   riguardante  la
          costituzione  e  la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
          delle   segretarie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.
             3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o
          avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
          competenza  dei  dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
          Ministro  puo' fissare un termine perentorio entro il quale
          il  dirigente  deve  adottare  gli  atti o i provvedimenti.
          Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
          delle direttive generali da parte del dirigente competente,
          che  determinano  pregiudizio  per l'interesse pubblico, il
          Ministro  puo'  nominare,  salvi  i  casi di urgenza previa
          contestazione,  un commissario ad acta, dando comunicazione
          al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del relativo
          provvedimento.  Resta  salvo  quanto  previsto dall'art. 2,
          comma  3,  lettera  p)  della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta  altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo
          unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con
          regio   decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo
          regolamento  emanato  con  regio  decreto 6 maggio 1940, n.
          635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per
          motivi di legittimita'.».