Art. 4. 
 
                 Ciclo di gestione della performance 
 
 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  dei   principi   generali   di   cui
all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano,  in  maniera
coerente  con  i  contenuti  e  con  il  ciclo  della  programmazione
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 
  2. Il  ciclo  di  gestione  della  performance  si  articola  nelle
seguenti fasi: 
   a) definizione e assegnazione degli  obiettivi  che  si  intendono
raggiungere,  dei  valori  attesi  di  risultato  e  dei   rispettivi
indicatori; 
   b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
   c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione  di  eventuali
interventi correttivi; 
   d) misurazione e valutazione della  performance,  organizzativa  e
individuale; 
   e)  utilizzo   dei   sistemi   premianti,   secondo   criteri   di
valorizzazione del merito; 
   f)  rendicontazione  dei  risultati  agli  organi   di   indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai
competenti organi esterni, ai  cittadini,  ai  soggetti  interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi.