Art. 5. 
 
                       Obiettivi e indicatori 
 
 
  1. Gli obiettivi sono programmati su  base  triennale  e  definiti,
prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a
loro volta consultano i  dirigenti  o  i  responsabili  delle  unita'
organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli  di
bilancio indicati nei documenti programmatici di  cui  alla  legge  5
agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  e   il   loro
conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi
previsti dalla contrattazione integrativa. 
  2. Gli obiettivi sono: 
   a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita',
alla  missione  istituzionale,  alle  priorita'  politiche  ed   alle
strategie dell'amministrazione; 
   b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
   c)  tali  da  determinare  un  significativo  miglioramento  della
qualita' dei servizi erogati e degli interventi; 
   d)  riferibili  ad  un  arco  temporale  determinato,   di   norma
corrispondente ad un anno; 
   e) commisurati ai valori  di  riferimento  derivanti  da  standard
definiti  a  livello   nazionale   e   internazionale,   nonche'   da
comparazioni con amministrazioni omologhe; 
   f)   confrontabili   con   le   tendenze    della    produttivita'
dell'amministrazione  con  riferimento,  ove  possibile,  almeno   al
triennio precedente; 
   g)  correlati  alla  quantita'  e  alla  qualita'  delle   risorse
disponibili. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  La  legge  5  agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          22 agosto 1978, n. 233.