Art. 6. 
 
                   Monitoraggio della performance 
 
 
  1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto
dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli
obiettivi di cui all'articolo 5 durante il periodo di  riferimento  e
propongono,  ove  necessario,  interventi  correttivi  in  corso   di
esercizio. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  gli  organi  di  indirizzo  politico
amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo
di gestione presenti nell'amministrazione.