Art. 10. 
 
                   (Decisione di finanza pubblica) 
 
    1. La  Decisione  di  finanza  pubblica,  come  risultante  dalle
conseguenti deliberazioni parlamentari,  contiene  gli  obiettivi  di
politica economica e il  quadro  delle  previsioni  economiche  e  di
finanza pubblica almeno per il triennio successivo  e  definisce  gli
obiettivi   articolati   per   i   sottosettori   del   conto   delle
amministrazioni pubbliche  relativi  alle  amministrazioni  centrali,
alle amministrazioni locali e agli enti di  previdenza  e  assistenza
sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso. 
    2. Nella Decisione di cui al  comma  1,  oltre  alla  valutazione
degli eventuali scosta-menti rispetto agli  obiettivi  macroeconomici
fissati nei precedenti  documenti  programmatici  e  alle  previsioni
contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati: 
    a)   l'indicazione   della    evoluzione    economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di  riferimento;
per   l'Italia,   le   previsioni   macroeconomiche   tendenziali   e
programmatiche, per ciascun anno  del  periodo  di  riferimento,  con
evidenziazione   dei   contributi   alla   crescita   delle   diverse
determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato  del  lavoro  e
dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri
economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in  coerenza  con  gli   andamenti   macroeconomici   tendenziali   e
programmatici; 
    b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,  basate  sui
parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale  della
spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni  offerte,  dei
flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di
cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti  sul  saldo  strutturale  del   conto   economico   delle
amministrazioni pubbliche, e di  quelli  del  saldo  di  cassa  delle
amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima  anche  per
l'anno in corso, dei motivi  degli  scosta-menti  tra  gli  andamenti
tendenziali  indicati  e  le  previsioni  riportate  nei   precedenti
documenti programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche.  Sono  inoltre  indicate  le
previsioni relative al debito  delle  amministrazioni  pubbliche  nel
loro complesso e per i sottosettori di cui al  comma  1,  nonche'  le
risorse destinate  allo  sviluppo  delle  aree  sottoutilizzate,  con
evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
    c) le previsioni tendenziali del saldo netto  da  finanziare  del
bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale; 
    d) una indicazione di massima, accanto  alle  previsioni  di  cui
alle  lettere  b)  e  c),  delle  risorse  finanziarie  necessarie  a
confermare  normativamente,  per  il  periodo  di   riferimento   del
documento, gli impegni e gli interventi di politica  economica  e  di
bilancio adottati negli anni precedenti per i principali  settori  di
spesa; 
    e) gli obiettivi programmatici, indicati  per  ciascun  anno  del
periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto
conto della manovra di  cui  alla  lettera  g),  per  l'indebitamento
netto, per il saldo di cassa e per il  debito  delle  amministrazioni
pubbliche, al netto e al lordo  degli  interessi  e  delle  eventuali
misure  una  tantum  ininfluenti  sul  saldo  strutturale  del  conto
economico  delle  amministrazioni   pubbliche,   articolati   per   i
sottosettori di cui al comma 1, nonche', in valore assoluto,  per  il
saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo  di
cassa del settore statale  e,  a  fini  conoscitivi,  l'obiettivo  di
massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il  livello
massimo di spesa corrente; 
    f) in coerenza con gli obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),  il
contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilita' interno e
delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto
di quanto previsto dal Patto di stabilita' interno; 
    g) l'articolazione della manovra necessaria per il  conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i
sottosettori di cui al comma 1, con  l'indicazione  delle  azioni  da
assumere nei diversi settori di spesa delle amministrazioni centrali,
e le misure atte a realizzare il  percorso  di  convergenza  previsto
dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  come  modificato
dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; 
    h) l'indicazione di eventuali disegni  di  legge  collegati  alla
manovra di finanza pubblica, ciascuno  dei  quali  reca  disposizioni
omogenee  per  materia,  tenendo   conto   delle   competenze   delle
amministrazioni,  e  concorre  al  raggiungimento   degli   obiettivi
programmatici fissati dalla  Decisione  di  finanza  pubblica,  anche
attraverso  interventi  di  carattere  ordinamentale,  organizzatorio
ovvero  di  rilancio  e   sviluppo   dell'economia.   I   regolamenti
parlamentari determinano le procedure e i  termini  per  l'esame  dei
disegni di legge collegati; 
    i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto  potenziale
e degli indicatori  strutturali  programmatici  del  conto  economico
delle pubbliche amministrazioni. 
    3. Il Governo presenta alle  Camere  una  Nota  di  aggiornamento
della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle  conseguenti
deliberazioni  parlamentari,  ogniqualvolta  intenda  modificare  gli
obiettivi  di  cui  al  comma  2,  lettera  e),  ovvero  in  caso  di
scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai
medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi. 
    4. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione  di  cui
al comma 1, sono esposti analiticamente  i  criteri  di  formulazione
delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b). 
    5.  Entro  il  15  luglio  il  Governo,   tenendo   conto   delle
determinazioni  assunte  in  sede  di  definizione   del   Patto   di
convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42,
come modificato dall'articolo 51,  comma  3,  della  presente  legge,
invia alla Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza
pubblica,  per  il  preventivo  parere  da  esprimere  entro  il   10
settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di  cui
al comma 2, lettera e), del  presente  articolo.  Entro  il  medesimo
termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle
Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui al primo periodo. 
    6. La Decisione di cui al comma 1 e'  corredata  delle  relazioni
programmatiche per ciascuna missione  di  spesa  del  bilancio  dello
Stato e delle relazioni sullo  stato  di  attuazione  delle  relative
leggi  pluriennali.  Per  ciascuna  legge  pluriennale  di  spesa  in
scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni  che
a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione,  tenuto  anche  conto
dei nuovi programmi da avviare. 
    7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro  dell'economia  e
delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa
a carattere pluriennale, con indicazione  per  ciascuna  legge  degli
eventuali  rinnovi   e   della   relativa   scadenza,   delle   somme
complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate
e i relativi residui di ciascun  anno,  nonche'  quelle  che  restano
ancora da erogare. 
    8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al  comma  7
e'  esposta,  in  allegato,  la  ricognizione  puntuale  di  tutti  i
contributi pluriennali iscritti nel' bilancio dello Stato,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e
successive  modificazioni,  con  specifica  indicazione   di   quelli
attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche  non  statali  che
concorrono  al  finanziamento   dell'opera.   Per   ogni   intervento
finanziato  mediante  l'utilizzo  di  contributi  pluriennali   viene
indicato lo stato di  avanzamento  conseguito  delle  opere  da  essi
finanziate, il relativo costo sostenuto,  nonche'  la  previsione  di
avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla  conclusione
dell'opera, con distinta  evidenza  del  costo  e  dell'utilizzo  dei
contributi  pluriennali  per  ciascuno  degli   anni   del   triennio
successivo. I  Ministeri  competenti  sono  tenuti  a  comunicare  al
Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati  necessari  alla
predisposizione dell'allegato di cui al presente comma  entro  il  30
giugno. In caso di mancata comunicazione  e'  prevista  una  sanzione
amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al
5 per cento della sua retribuzione di risultato. 
    9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' allegato alla  Decisione  di
cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 10: 
                        - Si riporta  il  testo  dell'art.  18  della
          citata legge n. 42 del 2009, come modificato dalla presente
          legge: 
                        «Art.  18  (Patto  di  convergenza).   -   1.
          Nell'ambito del 
                    disegno di legge finanziaria ovvero con  apposito
          disegno di 
                    legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
          in 
                    coerenza  con  gli  obiettivi  e  gli  interventi
          appositamente 
                    individuati   da   parte   del    Documento    di
          programmazione 
                    economico-finanziaria,   il    Governo,    previo
          confronto e 
                    valutazione  congiunta  in  sede  di   Conferenza
          unificata, 
                    propone norme  di  coordinamento  dinamico  della
          finanza 
                    pubblica volte  a  realizzare  l'obiettivo  della
          convergenza 
                    dei costi e  dei  fabbisogni  standard  dei  vari
          livelli di 
                    governo nonche' un percorso di convergenza  degli
          obiettivi 
                    di   servizio   ai   livelli   essenziali   delle
          prestazioni e alle 
                    funzioni  fondamentali  di  cui   all'art.   117,
          secondo comma, 
                    lettere m) e p), della Costituzione. Nel caso  in
          cui il 
                    monitoraggio, effettuato in  sede  di  Conferenza
          permanente 
                    per  il  coordinamento  della  finanza  pubblica,
          rilevi che uno 
                    o piu' enti non  hanno  raggiunto  gli  obiettivi
          loro 
                    assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede
          di 
                    Conferenza unificata, e limitatamente  agli  enti
          che 
                    presentano i maggiori scostamenti nei  costi  per
          abitante, 
                    un  procedimento,  denominato   «Piano   per   il
          conseguimento 
                    degli  obiettivi  di   convergenza»,   volto   ad
          accertare le 
                    cause degli scostamenti e a stabilire  le  azioni
          correttive 
                    da intraprendere, anche  fornendo  agli  enti  la
          necessaria 
                    assistenza tecnica e utilizzando, ove  possibile,
          il metodo 
                    della diffusione delle migliori pratiche fra  gli
          enti dello stesso livello.». 
                        - Si riporta il testo del comma 177 dell'art.
          4 della 
                    legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
          modificazioni 
                    (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e 
               pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): 
                        «177.   Fermo   restando   quanto    previsto
          dall'art. 54, 
                    comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i
          limiti di 
                    impegno iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in
          relazione a 
                    specifiche  disposizioni  legislative   sono   da
          intendere come 
                    contributo pluriennale per la realizzazione di 
                    investimenti, di forniture di interesse nazionale
          e di 
                    azioni mirate a favorire il trasporto delle merci
          con 
                    modalita' alternative, includendo nel costo degli
          stessi 
                    anche  gli  oneri   derivanti   dagli   eventuali
          finanziamenti 
                    necessari, ovvero quale concorso dello  Stato  al
          pagamento 
                    di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da
          altre 
                    operazioni    finanziarie    che    i    soggetti
          interessati, diversi 
                    dalle  pubbliche  amministrazioni  come  definite
          secondo i 
                    criteri di contabilita' nazionale  SEC  95,  sono
          autorizzati 
                    ad   effettuare   per   la    realizzazione    di
          investimenti. I 
                    contributi, compresi gli eventuali atti di delega 
                    all'incasso accettati  dall'Amministrazione,  non
          possono 
                    essere   compresi   nell'ambito   di    procedure
          cautelari, di 
                    esecuzione   forzata   e    concorsuali,    anche
          straordinarie. La 
                    quota di concorso  e'  fissata  con  decreto  del
          Ministro 
                    dell'economia  e  delle   finanze,   emanato   di
          concerto con il Ministro competente.». 
                        - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1
          della 
                    legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
          in 
                    materia   di   infrastrutture   ed   insediamenti
          produttivi 
                    strategici ed altri interventi  per  il  rilancio
          delle attivita' produttive): 
                        «Art. 1 (Delega  al  Governo  in  materia  di
          infrastrutture 
                    ed insediamenti produttivi  strategici  ed  altri
          interventi 
                    per il rilancio delle attivita' produttive). - 1.
          Il 
                    Governo,   nel   rispetto   delle    attribuzioni
          costituzionali 
                    delle  regioni,   individua   le   infrastrutture
          pubbliche e 
                    private e gli insediamenti produttivi  strategici
          e di 
                    preminente interesse nazionale da realizzare  per
          la 
                    modernizzazione e lo sviluppo del  Paese  nonche'
          per 
                    assicurare efficienza funzionale ed operativa e 
                    l'ottimizzazione  dei  costi  di   gestione   dei
          complessi 
                    immobiliari sedi delle  istituzioni  dei  presidi
          centrali e 
                    la sicurezza strategica dello Stato e delle opere
          la cui 
                    rilevanza   culturale   trascende    i    confini
          nazionali. 
                    L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di   un
          programma 
                    predisposto dal Ministro delle  infrastrutture  e
          dei 
                    trasporti, d'intesa con i Ministri  competenti  e
          le regioni 
                    o  province  autonome  interessate  e   inserito,
          previo parere 
                    del  CIPE  e  previa  intesa   della   Conferenza
          unificata di cui 
                    all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, 
                    nel       Documento       di       programmazione
          economico-finanziaria, con 
                    l'indicazione    dei    relativi    stanziamenti.
          Nell'individuare 
                    le infrastrutture e gli  insediamenti  strategici
          di cui al 
                    presente  comma,  il  Governo   procede   secondo
          finalita' di 
                    riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree  del
          territorio 
                    nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della
          sicurezza 
                    strategica e di contenimento dei costi 
                    dell'approvvigionamento energetico  del  Paese  e
          per 
                    l'adeguamento della strategia nazionale a quella 
                    comunitaria delle infrastrutture e della gestione
          dei 
                    servizi pubblici locali di difesa  dell'ambiente.
          Al fine di 
                    sviluppare la portualita' turistica, il Governo, 
                    nell'individuare   le   infrastrutture   e    gli
          insediamenti 
                    strategici, tiene  conto  anche  delle  strutture
          dedicate alla 
                    nautica da diporto di cui all'art.  2,  comma  1,
          lettere a) e 
                    b),  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della 
                    Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il  programma
          tiene 
                    conto   del   Piano   generale   dei   trasporti.
          L'inserimento nel 
                    programma  di  infrastrutture   strategiche   non
          comprese nel 
                    Piano   generale   dei   trasporti    costituisce
          automatica 
                    integrazione dello stesso. Il Governo indica  nel
          disegno di 
                    legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera 
                    i-ter), della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive 
                    modificazioni,  le  risorse  necessarie,  che  si
          aggiungono ai 
                    finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo
          scopo 
                    disponibili, senza diminuzione delle risorse gia'
          destinate 
                    ad opere concordate con le regioni e le  province
          autonome e 
                    non ricomprese nel programma. In  sede  di  prima
          applicazione 
                    della presente legge il  programma  e'  approvato
          dal CIPE 
                    entro  il  31  dicembre  2001.   Gli   interventi
          previsti dal 
                    programma  sono  automaticamente  inseriti  nelle
          intese 
                    istituzionali di programma  e  negli  accordi  di
          programma 
                    quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini
          della 
                    individuazione delle priorita' e ai fini 
                    dell'armonizzazione  con   le   iniziative   gia'
          incluse nelle 
                    intese e negli accordi stessi, con le indicazioni
          delle 
                    risorse  disponibili  e  da  reperire,   e   sono
          compresi in una 
                    intesa   generale   quadro    avente    validita'
          pluriennale tra il 
                    Governo  e  ogni  singola  regione  o   provincia
          autonoma, al 
                    fine del congiunto coordinamento e  realizzazione
          delle opere.».