Art. 11. 
 
                    (Manovra di finanza pubblica) 
 
    1. La legge di stabilita' e la legge di  bilancio  compongono  la
manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio
di riferimento, le misure qualitative  e  quantitative  necessarie  a
realizzare gli  obiettivi  programmatici  indicati  all'articolo  10,
commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo  considerato
dalla manovra, in caso di eventuali  aggiornamenti  degli  obiettivi,
conseguenti anche  a  cambiamenti  delle  condizioni  economiche,  la
manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi  a
quello in corso. 
    2. La legge  di  stabilita'  dispone  annualmente  il  quadro  di
riferimento  finanziario  per  il  periodo  compreso   nel   bilancio
pluriennale e provvede, per il  medesimo  periodo,  alla  regolazione
annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente  al  fine
di adeuarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 
    3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente  norme  tese  a
realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato
dal bilancio pluriennale. Essa non puo' contenere norme di  delega  o
di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ne'  interventi  di
natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
    a) il livello massimo del ricorso al mercato  finanziario  e  del
saldo netto da finanziare in  termini  di  competenza,  per  ciascuno
degli  anni  considerati  dal  bilancio  pluriennale,   comprese   le
eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse  specificamente
indicate; 
    b)  le  variazioni  delle  aliquote,  delle  detrazioni  e  degli
scaglioni, le altre misure  che  incidono  sulla  determinazione  del
quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette  e  indirette,
tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto  di  norma
dal l° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti  all'andamento  dell'inflazione.  E'  fatto
salvo  quanto  previsto  dalla  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  con
riferimento ai tributi, alle  addizionali  e  alle  compartecipazioni
delle regioni e degli enti locali; 
    c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e  le
corrispondenti tabelle; 
    d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni
per programma e per missione, della quota da iscrivere  nel  bilancio
di ciascuno degli anni considerati dal bilancio  pluriennale  per  le
leggi di spesa permanente, la cui quantificazione  e'  rinviata  alla
legge di stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
    e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni
per programma e per missione, delle  quote  destinate  a  gravare  su
ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono  spese  a
carattere pluriennale in conto capitale,  con  distinta  e  analitica
evidenziazione  dei  rifinanziamenti,   delle   riduzioni   e   delle
rimodulazioni; 
    f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni
per programma e per missione, delle  riduzioni,  per  ciascuno  degli
anni  considerati  dal  bilancio   pluriennale,   di   autorizzazioni
legislative di spesa di parte corrente; 
    g) l'importo complessivo massimo  destinato,  in  ciascuno  degli
anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti  del
pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del  trattamento
economico e normativo del personale dipendente dalle  amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto  importo,  per  la
parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'  conservato  nel
conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti  di
lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali; 
    h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate  alla  legge
di stabilita' dalle leggi vigenti; 
    i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di  spesa,
restando   escluse   quelle   a   carattere   ordinamentale    ovvero
organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m); 
    l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle
leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
    m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del
Patto di stabilita' interno, come definito ai sensi degli articoli 8,
comma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonche' a realizzare il Patto  di
convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42,
come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
    4. Al  disegno  di  legge  di  stabilita'  e'  allegato,  a  fini
conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti  triennali  sui
saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata  ai  sensi
del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato  sulla  base
delle modifiche apportate dal Parlamento  al  disegno  di  legge,  e'
allegato alla legge di stabilita'. 
    5. Per  la  spesa,  le  disposizioni  normative  della  legge  di
stabilita' sono articolate, di norma,  per  missione  e  indicano  il
programma cui si riferiscono. 
    6.  In  attuazione  dell'articolo   81,   quarto   comma,   della
Costituzione, la legge di  stabilita'  puo'  disporre,  per  ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori  spese
correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni  da  iscrivere,
ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente,  nei
limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,  extratributarie  e
contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di  spesa
corrente.  Gli  eventuali  margini  di  miglioramento  del  risparmio
pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente
rispetto all'assestamento relativo all'esercizio  precedente  possono
essere  utilizzati  per  la  copertura  finanziaria  della  legge  di
stabilita',  purche'  risulti  assicurato  un  valore  positivo   del
risparmio pubblico. 
    7. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di  cui
al comma 6, le nuove o  maggiori  spese  disposte  con  la  legge  di
stabilita' non possono concorrere a determinare tassi  di  evoluzione
delle  spese  medesime,  sia  correnti   sia   in   conto   capitale,
incompatibili con gli obiettivi determinati  ai  sensi  dell'articolo
10, comma 2, lettera e), nella Decisione di  finanza  pubblica,  come
risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. 
    8. In allegato alla relazione al disegno di legge  di  stabilita'
sono  indicati  i  provvedimenti  legislativi  adottati   nel   corso
dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13,  con  i  relativi
effetti  finanziari,  nonche'  le  ulteriori  misure  correttive   da
adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo. 
    9. Il disegno di legge di stabilita', fermo restando l'obbligo di
cui  all'articolo  17,  comma   3,   e'   accompagnato   dalla   nota
tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera  c).  La
nota e' un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di  legge
di bilancio  presentato  alle  Camere  e  il  conto  economico  delle
pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti  della  manovra,  i
relativi effetti sui saldi di finanza pubblica  articolati  nei  vari
settori di intervento e i criteri utilizzati per  la  quantificazione
degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico
delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto  all'articolo
10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con
gli effetti della manovra di finanza  pubblica  per  il  triennio  di
riferimento. 
    10.  La  relazione  tecnica  allegata  al  disegno  di  legge  di
stabilita' contiene altresi' la valutazione di cui  all'articolo  10,
comma  6,  secondo  periodo,  in  relazione  alle  autorizzazioni  di
rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge. 
 
              Note all'art. 11: 
              La legge 5  maggio  2009,  n.  42  recante  «Delega  al
          Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
          dell'art.  119  della  Costituzione»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103. 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  48  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla  contrattazione
          collettiva nelle amministrazioni pubbliche e  verifica).  -
          1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica, quantifica,  in  coerenza  con  i
          parametri previsti dagli strumenti di programmazione  e  di
          bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5  agosto  1978,
          n. 468 e successive modificazioni e  integrazioni,  l'onere
          derivante  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale   a
          carico del bilancio  dello  Stato  con  apposita  norma  da
          inserire nella legge  finanziaria  ai  sensi  dell'art.  11
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo   sono
          determinati gli eventuali oneri  aggiuntivi  a  carico  del
          bilancio dello  Stato  per  la  contrattazione  integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
          3-bis». 
              Per il riferimento all'art. 18  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42 si veda nelle note all'art. 10. 
              - Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione: 
              «Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e  il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Con la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non  si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
              Ogni altra legge che importi  nuove  e  maggiori  spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte».