Art. 12.

                      (Relazione sull'economia
                       e la finanza pubblica)

    1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:
    a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e
del   conto   di  cassa  delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno
precedente  e  degli  eventuali  scosta-menti rispetto agli obiettivi
indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;
    b)  l'aggiornamento  delle  previsioni macroeconomiche, del conto
economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori
nonche'  del  saldo  di  cassa delle amministrazioni pubbliche per il
periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli
obiettivi,  le  eventuali  misure  correttive  che il Governo intende
adottare;
    c)  le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle
correlate modalita' di copertura.
    2.  La  Relazione  di cui al comma 1, in particolare, fornisce le
informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti
dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli
relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita',
nonche'  sul  debito  delle  amministrazioni pubbliche e sul relativo
costo  medio.  Essa  fornisce  inoltre, in apposita appendice, i dati
relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con
particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:
    a)  redditi  da  lavoro  dipendente  distinti  tra i comparti dei
Ministeri,  della  scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e
altri;
    b)     consumi     intermedi,     distinti    in    funzionamento
dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per
consumi intermedi;
    c)  trasferimenti  correnti  e  in conto capitale, distinti per i
principali programmi.
    3.  La  Relazione di cui al presente articolo da' altresi' conto,
ove   disponibile,  del  parere  del  Consiglio  dell'Unione  europea
sull'aggiornamento del Programma di stabilita'.
    4.  Il  Ministro  dello  sviluppo economico presenta alle Camere,
entro  il  15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in
allegato  alla  Relazione  di  cui  al  presente  articolo,  un'unica
relazione   di   sintesi   sugli  interventi  realizzati  nelle  aree
sottoutilizzate  e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo
alla   ricaduta   occupazionale,   alla   coesione   sociale  e  alla
sostenibilita'  ambientale,  nonche'  alla  ripartizione territoriale
degli interventi.
    5.  In  apposito  allegato  alla  Relazione  di  cui  al presente
articolo,  per  la  spesa  del bilancio dello Stato sono esposte, con
riferimento  agli  ultimi  dati di consuntivo disponibili, le risorse
destinate  alle  singole regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.
    6.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° luglio
di  ogni  anno,  ad  integrazione  della Relazione di cui al presente
articolo,  trasmette  alle  Camere  un  apposito allegato in cui sono
riportati  i  risultati  del  monitoraggio degli effetti sui saldi di
finanza  pubblica,  sia  per  le  entrate che per le spese, derivanti
dalle  misure  contenute  nelle manovre di bilancio adottate anche in
corso  d'anno,  che  il  Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato  e  il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle  finanze  sono  tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli
scostamenti  rispetto  alle  valutazioni  originarie  e  le  relative
motivazioni.
    7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  presenta alle
Camere,  entro  il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale
sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.