Art. 7. (Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio) 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e' ispirata al metodo della programmazione. 2. Gli strumenti della programmazione sono: a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; c) il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere; d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; f) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio; g) l'aggiornamento del Programma di stabilita', da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea; h) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e g), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), e' presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze.