Art. 7. 
 
       (Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio) 
 
    1. L'impostazione delle previsioni di  entrata  e  di  spesa  dei
bilanci delle amministrazioni pubbliche e' ispirata al  metodo  della
programmazione. 
    2. Gli strumenti della programmazione sono: 
    a)  la  Relazione  sull'economia  e  la  finanza   pubblica,   da
presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; 
    b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle
Camere entro il  15  settembre  di  ogni  anno,  per  le  conseguenti
deliberazioni parlamentari; 
    c) il disegno di legge di stabilita', da presentare  alle  Camere
entro  il  15  ottobre  di  ogni  anno,   corredato   di   una   nota
tecnico-illustrativa da inviare alle Camere; 
    d) il disegno di legge del bilancio dello  Stato,  da  presentare
alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; 
    e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere
entro il 30 giugno di ogni anno; 
    f) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,
da presentare alle Camere entro il mese di febbraio; 
    g) l'aggiornamento del Programma di stabilita', da presentare  al
Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea  secondo  il
calendario concordato in sede europea; 
    h)  gli  specifici  strumenti  di  programmazione   delle   altre
amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 
    3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d),  e)  e  g),
sono presentati alle Camere dal  Governo  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.  Il  documento  di  cui  al  comma  2,
lettera a), e' presentato alle Camere dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.