Art. 8. (Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali) 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10. 2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilita' interno, caratterizzato da stabilita', coerenza, conformita' ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilita' interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni. 3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica", vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza. 4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di' cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilita' individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009: «Art. 5 (Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'art. 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosita' e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione; c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'art. 16; d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, ivi compresa la congruita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera d); assicura altresi' la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; e) la Conferenza verifica la congruita' dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali; f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti; g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'art. 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, e' istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualita' dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonche' per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata. 2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.».