Art. 8. 
 
   (Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali) 
 
    1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e  gli
enti locali determinano gli obiettivi dei propri  bilanci  annuali  e
pluriennali in coerenza con gli  obiettivi  programmatici  risultanti
dalla Decisione di cui all'articolo 10. 
    2. Anche ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  11,  comma  3,
lettera m), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma
5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto  di
stabilita'   interno,   caratterizzato   da   stabilita',   coerenza,
conformita' ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale
degli enti. Il Patto di  stabilita'  interno,  in  coerenza  con  gli
obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai  sensi
dell'articolo 10, comma  2,  lettera  e),  definisce  gli  interventi
necessari  per  il  loro  conseguimento  distintamente  per  regioni,
province e comuni. 
    3. In sede di Conferenza permanente per  il  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009,  n.
42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica", vengono  fornite  indicazioni  ai  fini  del
collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della
Decisione di finanza pubblica e le regole  previste  per  il  singolo
ente in ragione della categoria di appartenenza. 
    4.  Per  la  spesa  in  conto  capitale,  sentita  la  Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza  pubblica,  nell'ambito
degli obiettivi di' cui al comma 3, la Decisione di finanza  pubblica
e la legge di stabilita' individuano la quota di indebitamento  delle
amministrazioni locali, e  successivamente  per  il  complesso  delle
province e dei  comuni,  articolata  per  regioni,  in  coerenza  con
l'obiettivo   aggregato    individuato    per    l'intera    pubblica
amministrazione. 
 
              Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
          42 del 2009: 
              «Art. 5 (Conferenza  permanente  per  il  coordinamento
          della finanza pubblica). - 1. I decreti legislativi di  cui
          all'art.  2  prevedono  l'istituzione,  nell'ambito   della
          Conferenza unificata, della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile
          di  coordinamento  della  finanza  pubblica,   di   seguito
          denominata   «Conferenza»,   di   cui   fanno    parte    i
          rappresentanti  dei  diversi   livelli   istituzionali   di
          governo,  e  ne  disciplinano   il   funzionamento   e   la
          composizione,  secondo  i  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) la  Conferenza  concorre  alla  definizione  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica  per  comparto,  anche  in
          relazione  ai   livelli   di   pressione   fiscale   e   di
          indebitamento; concorre alla  definizione  delle  procedure
          per accertare  eventuali  scostamenti  dagli  obiettivi  di
          finanza pubblica e promuove l'attivazione  degli  eventuali
          interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi,  in
          particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
          convergenza di cui all'art. 18; verifica la loro attuazione
          ed efficacia; avanza proposte per la  determinazione  degli
          indici di virtuosita'  e  dei  relativi  incentivi;  vigila
          sull'applicazione  dei  meccanismi  di   premialita',   sul
          rispetto   dei   meccanismi   sanzionatori   e   sul   loro
          funzionamento; 
                b) la Conferenza  propone  criteri  per  il  corretto
          utilizzo  dei  fondi  perequativi   secondo   principi   di
          efficacia,  efficienza  e   trasparenza   e   ne   verifica
          l'applicazione; 
                c) la Conferenza verifica l'utilizzo  dei  fondi  per
          gli interventi di cui all'art. 16; 
                d) la Conferenza assicura la verifica  periodica  del
          funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di  comuni,
          province, citta' metropolitane e regioni, ivi  compresa  la
          congruita'  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera  d);
          assicura altresi' la verifica delle  relazioni  finanziarie
          tra i livelli diversi  di  governo  e  l'adeguatezza  delle
          risorse finanziarie di ciascun livello di governo  rispetto
          alle funzioni  svolte,  proponendo  eventuali  modifiche  o
          adeguamenti del sistema; 
                e) la Conferenza verifica la congruita'  dei  dati  e
          delle basi informative finanziarie  e  tributarie,  fornite
          dalle amministrazioni territoriali; 
                f) la Conferenza  mette  a  disposizione  del  Senato
          della Repubblica, della Camera dei deputati,  dei  Consigli
          regionali e di quelli delle  province  autonome  tutti  gli
          elementi informativi raccolti; 
                g) la Conferenza si avvale della Commissione  di  cui
          all'art. 4 quale  segreteria  tecnica  per  lo  svolgimento
          delle attivita' istruttorie e  di  supporto  necessarie;  a
          tali  fini,  e'  istituita  una  banca  dati   comprendente
          indicatori  di  costo,  di  copertura  e  di  qualita'  dei
          servizi, utilizzati per definire i  costi  e  i  fabbisogni
          standard e gli obiettivi di servizio nonche'  per  valutare
          il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; 
                h)   la   Conferenza   verifica   periodicamente   la
          realizzazione del percorso di convergenza  ai  costi  e  ai
          fabbisogni standard nonche' agli obiettivi  di  servizio  e
          promuove la conciliazione degli  interessi  tra  i  diversi
          livelli di governo interessati all'attuazione  delle  norme
          sul  federalismo  fiscale,  oggetto  di  confronto   e   di
          valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata. 
              2. Le determinazioni della  Conferenza  sono  trasmesse
          alle Camere.».