Art. 9. 
 
     (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica) 
 
    1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di
stabilita' da presentare al  Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla
Commissione  europea,  il  Governo  trasmette  alle  Camere  e   alla
Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
entro  i  quindici  giorni  antecedenti  la  data  di   presentazione
concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del  Programma
di stabilita' che comprende un  quadro  sulle  prospettive  di  medio
termine della politica  economica  italiana  nell'ambito  dell'Unione
europea,  con  l'indicazione   delle   linee   guida   per   la   sua
implementazione a livello di politiche nazionali.