ART. 10.
         (Imposta di registro sui conferimenti in societa').
   1.  AL  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
   "  ART.  50.  -  (Atti  ed  operazioni  concernenti societa', enti
consorzi   associazioni   ed   altre  organizzazioni  commerciali  od
agricole).  -  1.  Per  gli  atti  costitutivi  e  per gli aumenti di
capitale  o  di  patrimonio  di  societa'  o  di  enti, diversi dalle
societa',   compresi   i   consorzi,   le  associazioni  e  le  altre
organizzazioni  di  persone  o  di  beni  con  o  senza  personalita'
giuridica  aventi  per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di
attivita'  commerciali  o  agricole,  con  conferimento di immobili o
diritti  reali  immobiliari,  la  base  imponibile  e' costituita dal
valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli
oneri  accollati  alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni  commerciali  o  agricole, nonche' delle spese e degli
oneri   inerenti  alla  costituzione  o  all'esecuzione  dell'aumento
calcolati  forfetariamente  nella  misura  del 2 per cento del valore
dichiarato  fino  a  lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte
eccedente,  e  in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo
";
   b)  nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
   "  2.  Contratti  di associazione in partecipazione con apporto di
beni  diversi  da  quelli  indicati  nell'articolo 1 e nel successivo
articolo 7: lire 250.000. ";
   c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:
   1)  al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella
colonna  delle  aliquote,  le parole: " 1 per cento " sono sostituite
dalle seguenti: " lire 250.000 ";
   2) le note sono sostituite dalle seguenti:
   "  NOTE - I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita'
da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il
loro trasferimento o la loro costituzione.
   II)  L'imposta  di  cui  alla  lettera  e) si applica se l'atto di
regolarizzazione  e'  registrato  entro  un  anno dall'apertura della
successione.  In  ogni  altro caso di regolarizzazione di societa' di
fatto,  ancorche'  derivanti  da  comunioni  ereditarie, l'imposta si
applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
   III)  Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli
indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
   IV)  Gli  atti  di  cui  alla lettera a) sono soggetti all'imposta
nella  misura  fissa  di lire 250.000 se la societa' destinataria del
conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro
dell'Unione europea.
   V)  Per  gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico
contemplati  alla  lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi
previste. ";
   d)  sono  abrogati  il  comma  3  dell'articolo  19,  il  comma  6
dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.
   2.  Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute
nel  comma  1  si  applicano  a  decorrere da quelli sottoscritti nel
trimestre  in  corso  al  31  dicembre  1999,  la  cui  denuncia deve
presentarsi successivamente a tale data.
   3.  Il  termine  di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione   e  l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina,  gia'
prorogato  al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge
27  dicembre  1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2001.   Alle  relative  minori  entrate  provvede  la  Cassa  per  la
formazione  della  proprieta'  contadina, mediante versamento, previo
accertamento  da  parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata
del bilancio dello Stato.
 
                    Note all'art. 10:
                    -  Si riporta il testo dell'art. 2 della Tariffa,
          parte   I,  allegata  al  D.P.R.  n.  131  del  1986,  come
          modificato dalla presente legge:
                    "Art.  2. - 1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1
          relativi  a  beni  diversi  da quelli indicati nello stesso
          articolo e nel successivo art. 7: 3 per cento.
                    Se il trasferimento avviene a favore dello Stato,
          ovvero  a  favore di enti pubblici territoriali, o consorzi
          costituiti  esclusivamente  tra gli stessi, ovvero a favore
          di comunita' montane: lire 250.000.
                    2.  Contratti  di  associazione in partecipazione
          con  apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1
          e nel successivo art. 7: lire 250.000".
                    -  L'art.  1  della Tariffa, parte I, allegata al
          D.P.R.  n.  131  del  1986  (richiamato  nell'art.  2 della
          tariffa medesima) e' riportato nella Nota all'art. 7.
                    -  L'art.  7, della Tariffa, parte I, allegata al
          D.P.R.  n.  131  del  1986  (richiamato  nell'art.  2 della
          tariffa  medesima),  contempla  atti di natura traslativa o
          dichiarativa  aventi ad oggetto motocicli, veicoli a motore
          e unita' da diporto.
                    -  Si riporta il testo dell'art. 4 della Tariffa,
          parte  I,  allegata  al  D.P.R. n. 131 del 1986, e relative
          note, come modificato dalla presente legge:
                    "Art.  4.  -  1.  Atti  propri  delle societa' di
          qualunque  tipo  ed  oggetto  e  degli  enti  diversi dalle
          societa',  compresi i consorzi, le assicurazioni e le altre
          organizzazioni   di   persone   o  di  beni,  con  o  senza
          personalita'  giuridica,  aventi  per  oggetto  esclusivo o
          principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole:
                      a)   costituzione  e  aumento  del  capitale  o
          patrimonio:

                    1) con conferimento di proprieta' o diritto reale
          di  godimento  su beni immobili, salvo il successivo n. 2):
          le stesse aliquote di cui all'art. 1;

                    2) con conferimento di proprieta' o diritto reale
          di   godimento   su   fabbricati  destinati  specificamente
          all'esercizio  di  attivita' commerciali e non suscettibili
          di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche'
          su  aree  destinate ad essere utilizzate per la costruzione
          dei  suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche'
          fabbricati   siano   ultimati   entro   cinque   anni   dal
          conferimento  e  presentino  le indicate caratteristiche: 4
          per cento;

                    3) con conferimento di proprieta' o diritto reale
          di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a
          singoli rami dell'impresa: lire 250.000;

                    4)  con  conferimento  di proprieta' o di diritto
          reale di godimento su unita' da diporto: le stesse aliquote
          di cui all'art. 7;

                    5)  con  conferimento  di denaro, di beni mobili,
          esclusi  quelli  di cui all'art. 11-bis della tabella, e di
          diritti  diversi  da quelli indicati nei numeri precedenti:
          lire 250.000;

                    6) mediante conversione di obbligazioni in azioni
          o  passaggio  a  capitale  di  riserve  diverse  da  quelle
          costituite  con  sopraprezzi  o  con versamenti dei soci in
          conto  capitale  o  a fondo perduto e da quelle iscritte in
          bilancio  a norma di leggi di rivalutazione monetaria: lire
          250.000;
                      b)   fusione   tra  societa',  scissione  delle
          stesse,  conferimento  di  aziende o di complessi aziendali
          relativi  a singoli rami dell'impresa fatto da una societa'
          ad  altra  societa'  esistente  o  da  costituire; analoghe
          operazioni  poste in essere da enti diversi dalle societa':
          lire 250.000;
                      c)  altre  modifiche  statutarie,  comprese  le
          trasformazioni e le proroghe: lire 250.000;
                      d)    assegnazione   ai   soci,   associati   o
          partecipanti:

                    1)  se soggette all'imposta sul valore aggiunto o
          aventi per oggetto utili in denaro: lire 250.000;

                    2)  in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui
          alla lettera a);
                      e)   regolarizzazione  di  societa'  di  fatto,
          derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che
          continuano  in  forma  societaria l'esercizio dell'impresa:
          lire 250.000;
                      f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui
          all'art. 4 del testo unico: lire 250.000;
                      g)  atti propri dei gruppi europei di interesse
          economico: lire 250.000.
                    I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o
          unita'   da   diporto  si  intendono  conferiti  alla  data
          dell'atto  che  comporta  il  loro  trasferimento o la loro
          costituzione.
                    II)  L'imposta  di cui alla lettera e) si applica
          se  l'atto  di regolarizzazione e' registrato entro un anno
          dall'apertura  della  successione.  In  ogni  altro caso di
          regolarizzazione  di societa' di fatto, ancorche' derivanti
          da  comunioni  ereditarie,  l'imposta  si  applica  a norma
          dell'art. 22 del testo unico.
                    III)  Per  gli atti propri delle societa' ed enti
          diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica
          l'art. 9 della tabella.
                    IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti
          all'imposta  nella  misura  fissa  di  lire  250.000  se la
          societa'  destinataria del conferimento ha la sede legale o
          amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
                    V)  Per  gli  atti  propri  dei gruppi europei di
          interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4),
          si applicano le imposte ivi previste".
                    - Si riportano gli articoli 22 del D.P..R. n. 131
          del 1986, e 9 della Tabella allegata, sopra richiamati:
                    "Art. 22 (Enunciazione di atti non registrati). -
          1.  Se  in un atto sono enunciate disposizioni contenute in
          atti  scritti o contratti verbali non registrati e posti in
          essere  fra  le  stesse  parti  intervenute  nell'atto  che
          contiene  la  enunciazione, l'imposta si applica anche alle
          disposizioni  enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a
          registrazione  in  termine  fisso  e'  dovuta anche la pena
          pecuniaria di cui all'art. 69.
                    2.   L'enunciazione   di  contratti  verbali  non
          soggetti  a  registrazione  in  termine fisso non da' luogo
          all'applicazione  dell'imposta  quando  gli  effetti  delle
          disposizioni  enunciate  sono  gia'  cessati  o  cessano in
          virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione.
                    3.  Se  l'enunciazione  di un atto non soggetto a
          registrazione  in  termine  fisso e' contenuta in uno degli
          atti  dell'autorita'  giudiziaria  indicati  nell'art.  37,
          l'imposta  si  applica  sulla parte dell'atto enunciato non
          ancora eseguita".
                    "Tabella - (Atti per i quali non vi e' obbligo di
          chiedere  la registrazione). Art. 9. - 1. Atti propri delle
          societa'  ed enti di cui all'art. 4 della parte prima della
          tariffa  diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di
          nomina  e  accettazione  degli  organi  di amministrazione,
          controllo  e  liquidazione  nonche'  quelli  che comportano
          variazione  del capitale sociale delle societa' cooperative
          e  loro  consorzi  e  delle  societa'  di  mutuo  soccorso;
          scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed
          i  telegrammi,  aventi  per oggetto contratti soggetti alla
          tassa  di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e
          ogni altra scrittura ad essi inerente".
                    - Si riportano gli articoli 19, 27 e 43 del testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          approvato  con  il  D.P.R. n. 131 del 1986, come modificati
          dalla presente legge:
                    "Art.  19  (Denuncia  uncia  di eventi successivi
          alla  registrazione).  -  1. L'avveramento della condizione
          sospensiva  apposta  ad  un  atto, l'esecuzione ditale atto
          prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di
          eventi  che,  a norma del presente testo unico, diano luogo
          ad   ulteriore   liquidazione   di  imposta  devono  essere
          denunciati   entro   venti   giorni,  a  cura  delle  parti
          contraenti  o  dei  loro  aventi  causa e di coloro nel cui
          interesse  e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio
          che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
                    2.  Il  termine  di  cui  al comma 1 e' elevato a
          sessanta  giorni  se  l'evento  dedotto  in  condizione  e'
          connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
                    [comma abrogato]: "3. Per gli aumenti di capitale
          di  cui  al  comma  6  dell'art. 27 la denuncia deve essere
          presentata,  per  le quantita' sottoscritte fino al decorso
          di   un   trimestre  dalla  delibera,  entro  venti  giorni
          successivi  alla  scadenza  del  trimestre  ed  entro venti
          giorni  dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle
          sottoscritte  successivamente.  Per le delibere soggette ad
          omologazione  la  disposizione  si  applica con riferimento
          alla  data  della notizia del provvedimento di omologazione
          anziche'  a  quella della delibera. In caso di emissione di
          obbligazioni convertibili in azioni la denuncia deve essere
          presentata,   per   le   quantita'  convertite  in  ciascun
          trimestre  del  periodo  o  dei periodi di convertibilita',
          entro  venti  giorni  dal  decorso  del  trimestre;  per le
          obbligazioni  convertibili  in  azioni di altra societa' la
          denuncia deve essere presentata da questa ".
                    "Art. 27 (Atti sottoposti a condizione sospensiva
          approvazione  od  omologazione). - 1. Gli atti sottoposti a
          condizione  sospensiva  sono  registrati  con  il pagamento
          dell'imposta in misura fissa.
                    2.  Quando  la  condizione  si verifica, o l'atto
          produce  i  suoi  effetti  prima dell'avverarsi di essa, si
          riscuote  la  differenza  tra  l'imposta  dovuta secondo le
          norme  vigenti  al  momento  della  formazione  dell'atto e
          quella pagata in sede di registrazione.
                    3.  Non  sono considerati sottoposti a condizione
          sospensiva  le vendite con riserva di proprieta' e gli atti
          sottoposti  a condizione che ne fanno dipendere gli effetti
          dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore.
                    4.  Gli  atti  sottoposti a condizione sospensiva
          che  ne  fa  dipendere  gli effetti dalla mera volonta' del
          venditore  o  dell'obbligato  sono  soggetti all'imposta in
          misura fissa.
                    5.   Gli   atti  indicati  nell'art.  14,  quando
          intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto
          divenga  eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo
          fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura
          indicata   nella   tariffa.   Tali   atti,   se  presentati
          all'ufficio  prima  della  scadenza  del  termine stabilito
          dall'art.  14,  sono  soggetti  alla sola imposta in misura
          fissa    salvo,   quando   intervenga   l'approvazione   od
          omologazione  o  l'atto  divenga  eseguibile per il decorso
          dell'intervallo    di    tempo    fissato    dalla   legge,
          l'applicazione  dell'imposta principale determinata secondo
          le  disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione
          dell'imposta   in   misura   fissa   pagata   in   sede  di
          registrazione dell'atto.
                    [comma  abrogato]:  "6. Gli aumenti di capitale a
          pagamento  di  societa'  per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni,   di   societa'   a   responsabilita'  limitata  si
          considerano  sottoposti  alla  condizione  sospensiva della
          sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni
          convertibili  in  azioni,  alla condizione sospensiva della
          conversione ".
                    "Art.   43   (Base  imponibile).  -  1.  La  base
          imponibile,  salvo quanto disposto negli articoli seguenti,
          e' costituita:
                      a)  per i contratti a titolo oneroso traslativi
          o  costitutivi  di  diritti reali dal valore del bene o del
          diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti
          a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione,
          alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi
          o costitutivi;
                      b)  per le permute, salvo il disposto del comma
          2   dell'art.  40,  dal  valore  del  bene  che  da'  luogo
          all'applicazione della maggiore imposta;
                      c)  per  i contratti che importano l'assunzione
          di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione
          di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare,
          dal  valore  del  bene  ceduto  o della prestazione che da'
          luogo  all'applicazione  della  maggiore  imposta, salvo il
          disposto del comma 2 dell'art. 40;
                      d)   per   le   cessioni   di   contratto,  dal
          corrispettivo  pattuito  per la cessione e dal valore delle
          prestazioni ancora da eseguire;
                      e)  per  gli  atti  portanti  assunzione di una
          obbligazione  che  non  costituisce  corrispettivo di altra
          prestazione   o   portanti  estinzione  di  una  precedente
          obbligazione,  dall'ammontare  dell'obbligazione  assunta o
          estinta  e,  se  questa  ha per oggetto un bene diverso dal
          denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
                      f)  per  gli  atti  con  i quali viene prestata
          garanzia  reale  o  personale, dalla somma garantita; se la
          garanzia  e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di
          denaro  o  dal  valore  dei titoli, se inferiore alla somma
          garantita;
                    [lettera   abrogata:   "g)  per  i  contratti  di
          associazione   in   partecipazione,  dal  valore  dei  beni
          apportati dall'associato ];
                      h)  per  i contratti diversi da quelli indicati
          nelle  lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a
          contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in
          denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
                      i)  per  i  contratti  relativi  ad  operazioni
          soggette  e  ad  operazioni  non  soggette  all'imposta sul
          valore   aggiunto,   dal  valore  delle  cessioni  e  delle
          prestazioni non soggette a tale imposta.
                    2.  I  debiti  o  gli  altri oneri accollati e le
          obbligazioni  estinte  per  effetto  dell'atto concorrono a
          formare la base imponibile.
                    3.  I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o
          in  valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della
          stipulazione  dell'atto,  sempreche'  le  parti non abbiano
          stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
                    4.  Le disposizioni del comma 1 valgono anche per
          gli  atti  dell'autorita'  giudiziaria, di cui all'art. 37,
          relativi  agli  atti indicati nel comma stesso e produttivi
          degli stessi effetti".
                    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 70, comma 3,
          della legge n. 413 del 1991:
                    "3.  Il  termine del 31 dicembre 1991 concernente
          le    agevolazioni   tributarie   per   la   formazione   e
          l'arrotondamento  della  proprieta' contadina, previsto dal
          comma  1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e'
          prorogato al 31 dicembre 1993".
                    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 4, comma 14,
          della legge n. 449 del 1997:
                    "14.  Il  termine  di cui al comma 3 dell'art. 70
          della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  concernente le
          agevolazioni     tributarie    per    la    formazione    e
          l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogatoal 31
          dicembre 1997 dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e'
          ulteriormente  prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative
          minori  entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta'
          contadina,  mediante  versamento,  previo  accertamento  da
          parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato".